F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Giovanni FRANCO / U.S. PRAIA (13/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA: all. Giovanni FRANCO / U.S. PRAIA
(13/12)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 28 settembre 2011 perviene al Collegio Arbitrale una lettera, inviata anche alla Società U.S.Praia 1951,con la quale l'Avv. Gaetano Maria Bloise a nome e nell'interesse del suo assistito Franco Giovanni,allenatore di Base iscritto ai ruoli del S.T.F., invita a provvedere al pagamento della somma di € 11.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato in data 30 agosto 2009.
Alla lettera allega copia del contratto economico stipulato dal tecnico Giovanni Franco con la U.S.Praia 1951 nel quale si conviene the la Società, nell'assumerlo come allenatore responsabile
della prima squadra, partecipante al campionato regionale di Eccellenza calabro, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 11.500,00 da pagarsi in 8 rate di € 1.437,00 cadauna alle scadenze dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2009 e gennaio, febbraio,marzo e aprile 2010. Nell'accordo economico a anche previsto, al punto 2b, un rimborso spese limitato all'indennità chilometrica. Vengono inoltre allegati:
- fotocopia del fac-simile di deposito del contratto da inviare al competente Comitato Regionale Calabria compilato e firmato dall'allenatore
- copia del ricorso su carta intestata A.I.A.C. Calabria datato 17 dicembre 2009 e inviato con
raccomandate a/r, di cui sono allegate copie delle ricevute, sia al Collegio Arbitrale, all'indirizzo di via Allegri 14, sia alla Società U.S.Praia 1951 e pervenute ai destinatari rispettivamente in data 5 gennaio 2010 e 18 dicembre 2009. Con tale scritto il tecnico Giovanni Franco presenta ricorso al Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di € 8.622,00 a saldo del premio di
tesseramento di € 11.500,00 pattuito con la U.S.Praia 1951 con l'accordo economico stipulato il 30 agosto 2009. Dichiara di aver ricevuto dalla medesima soltanto un acconto di € 2.874,00 e di essere stato esonerato in data 22 ottobre 2009. Chiede inoltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Con raccomandata del 4 ottobre 2011 il Segretario del Collegio invita la Società U.S. Praia a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Franco ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.
Il 18 ottobre 2011 il Segretario chiede inoltre al competente Comitato Regionale Calabria
l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.
A nome e per conto della Società U.S. Praia 1951,in persona del legale rappresentante p.t.
Mandalari Santo, in data 15 ottobre 2011 pervengono, preannunciate a mezzo fax il 13 ottobre dello
stesso mese,le controdeduzioni dell'Avv. Alfonso Guadagna.
Il legale dichiara che il 5 ottobre 2011 a pervenuta alla Società U.S. Praia 1951 una raccomandata con la quale l'Avv. Gaetano Maria Bloise, a nome e per conto del signor Franco Giovanni, richiedeva il pagamento di € 11.500,00 a saldo di quanto pattuito e sottoscritto nel contratto stipulato con la medesima in data 30 agosto 2009.
Successivamente in data 11 ottobre 2011 a arrivata alla Società una missiva del Collegio Arbitrale con la quale la U.S. Praia 1951 veniva informata del reclamo prodotto dal signor Franco ed invitata a presentare,nel termine di otto giorni, le proprie controdeduzioni.
Premesso quanto sopra si evidenzia l'infondatezza delle pretese del tecnico perchè del tutto destituite di fondamento.
Appare infatti palesemente contraddittoria la richiesta formulata con la missiva del 26 settembre 2011 con la quale viene invocato il pagamento dell'intero importo pattuito di € 11.500,00 quando poi alla stessa documentazione viene allegata la scrittura di un ricorso inviato al Collegio Arbitrale il 17 dicembre 2009 nel quale lo stesso Franco Giovanni dichiara di aver ricevuto un acconto di €
2.874,00 e di avanzare pertanto un credito dalla Società di soli € 8.622,00.
Tale missiva, di cui la U.S. Praia 1951 non ha mai avuto contezza, contraddice palesemente
l'odierna richiesta con la quale " a tutt'oggi il signor Franco Giovanni accredita la somma pari ad
€ 11.500,00". Si controbatte invece che oltre all'importo di € 2.874,00, non documentato in quanto saldato in contanti, ma espressamente riconosciuto dal Franco, ulteriori acconti per un totale di
€ 6.774,00 gli sono stati consegnati in date successive come evidenziato dalle ricevute allegate alle presenti controdeduzioni. Il residuo sinora dovuto ammonta pertanto ad € 1.852,00 ragion per cui la pretesa del tecnico,già di per se contraddittoria e strumentale avendo il reclamante sottaciuto 1'incasso di importi ben più persistenti di quanto dichiarato,deve essere identificata in tale cifra. In particolare nulla a dovuto al signor Franco per i rimborsi spese fino al momento del suo esonero in quanto mai richiesti ne documentati alla Società come stabilito contrattualmente.
Aggiunge il legale della Società che,fermo restando tutto quanto sopra riportato va eccepita:" la prescrizione del diritto ex adverso azionato".
Infatti ai sensi dell'art.25 comma 3 del C.G.S. " i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.
La Società U.S.Praia 1951 infatti non ha mai ricevuto,ad eccezione di quella del 26 settembre 2011, alcuna comunicazione delle missive raccomandate menzionate del 18 dicembre 2009 nè di quella del 2 gennaio 2010. Il mancato ricevimento di tali missive da parte della Società a avvalorato dal fatto che solo in data 4 ottobre 2011 sopraggiunge la comunicazione di convocazione del Collegio Arbitrale. Questo fatto dimostra chiaramente il mancato inoltro agli organi competenti di qualsiasi richiesta di attivazione di procedura nei termini stabiliti.
Per tale motivo ogni richiesta del tecnico non può essere accolta in quanto presentata oltre i termini stabiliti dall'art.25 comma 3 del C.G.S.
In conclusione la U.S.Praia 1951 chiede in primis che la richiesta del signor Franco Giovanni venga rigettata essendo prescritta la pretesa e che comunque la stessa è del tutto destituita di fondamento. In subordine accertare che il saldo del contratto del 30 agosto 2009,alla luce degli acconti percepiti e documentati venga quantificato nella minor somma di € 1.852,00.
Alle controdeduzioni vengono allegate:
- copia del contratto economico,
- numero 12 fotocopie di ricevute di vari pagamenti versati a titolo di rimborsi spese in circostanze diverse a Franco Giovanni e da lui controfirmati per un totale di € 6.274,00,
- copia di un assegno a lui intestato di € 500,00.
Il tutto per un ammontare complessivo di € 6.774,00.
In data 20 ottobre 2011 l'Avv. Gaetano Maria Bloise, a nome del ricorrente Franco Giovanni, in risposta alle controdeduzioni ricevute dall'Avv.Alfonso Guadagna invia al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni contestando in primo luogo quanto dichiarato dalla Società e precisamente del fatto:
- che non aveva mai ricevuto missiva precedentemente alla lettera inviata dal sottoscritto e che pertanto non aveva avuto contezza dell'importo richiesto;
- che 1'importo reclamato dal Franco Giovanni in data 26 settembre 2011 sarebbe in contrasto con quanto richiesto dal medesimo in data 17 dicembre 2009;
- che il credito vantato dal Franco sarebbe prescritto ai sensi dell'Art.25 comma II del C.G.S.
Con il presente atto lo stesso impugna la nullità,inammissibilità,improponibilità,improcedibilità delle avverse controdeduzioni richiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Ci sembra logico che la Società U.S.Praia 1951 sia debitrice,come del resto confermato dalla
medesima con l’attestazione della esistenza di un contratto dove viene previsto un premio di tesseramento ed un rimborso spese,di somme di denaro nei confronti dell'allenatore Franco Giovanni.
Lo stesso in data 18 dicembre 2009 aveva inoltrato richiesta di pagamento delle sue spettanze con ricorso inviato a mezzo raccomandata sia al Collegio Arbitrale the alla Società U.S.Praia 1951 e da quest'ultima regolarmente ritirata il 22 dicembre 2009 come risulta dalla ricevuta allegata dal
ricorrente. Scritto che quest'ultima nelle proprie controdeduzione afferma di non aver mai ricevuto
quando invece la ricevuta di ritorno della raccomandata a stata regolarmente sottoscritta dalla medesima. A questo punto vengono meno le eccezioni della controparte in merito alla presunta prescrizione della richiesta di pagamento del signor Franco in quanto presentata sia al Collegio Arbitrale che alla Società U.S.Praia 1951 già nell'anno 2009. In merito alla parte economica spettante al tecnico si rileva che la Società ha volutamente confuso il contralto pattuito con il rimborso spese riportato al punto 2b dell'accordo.
La controparte vorrebbe far passare i pagamenti effettuati a titolo rimborso spese come acconti versati per il premio di tesseramento. Contrariamente a quanto affermato e presentato in allegato dalla Società nelle sue controdeduzioni si ribadisce che tali ricevute devono essere considerate dei meri rimborsi delle spese e non acconti di pagamento sulla cifra pattuita nel contralto.
Per le motivazioni sopra esposte si richiede a codesto Collegio Arbitrale di accogliere il reclamo proposto dal tecnico Franco Giovanni e obbligare la Società U.S.Praia 1951 al pagamento a suo favore della cifra di € 8.622,00 oltre gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Condannare in ogni caso la Società al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. II Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal tecnico Giovanni Franco in data 13 dicembre 2009.
Si ritiene che 1'eccezione di prescrizione avanzata dalla Società U.S.Praia 1951,secondo la quale il diritto del tecnico in base all'Art. 25 comma 3 del C.G.S. non debba essere accolta poichè,come dimostrato dalla ricevuta della raccomandata presentata dal ricorrente, la Società risulta tempestivamente informata nei termini stabiliti e precisamente il 19 dicembre 2009, anno dell'avvio di tale azione.
In merito al debito della Società nei confronti dell'allenatore considerando che nell'accordo economico stipulato erano previsti sia un premio di tesseramento che un rimborso spese, il Collegio, presa visione delle dichiarazioni del tecnico con le quali afferma di aver ricevuto un acconto di € 2.874,00 e che la somma di € 6 6.774,00 versatagli in rate successive dalla Società, e dallo stesso non contestata, gli a stata liquidata a titolo di rimborso spese, decide che:
in considerazione del fatto the i rimborsi delle spese vengono quantificati dal calcolo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del tecnico ed il campo di gioco della Società, nonchè da spese autostradali debitamente documentate, la cifra spettante all'allenatore nel periodo dei 2 mesi circa nei quali ha prestato la sua opera prima, dell'esonero,non essendo stato prodotta alcuna documentazione, deve essere quantificata in € 4.792,00.Tale importo e stato rilevato dal Collegio stesso in base a: distanza fra la residenza del tecnico (Castrovillari),il campo sportivo della Società (Praia a Mare), i chilometri percorsi giornalieri (160),il numero degli allenamenti settimanali più partita (5) il tutto moltiplicato per 1 /5 del costo della benzina.
11 rimanente degli acconti percepiti dal Franco e precisamente € 4.982,00 deve quindi considerarsi come anticipo sul premio di tesseramento. Tale cifra sommata al primo acconto ricevuto di € 2.874,00 comporta un totale di € 7.856,00.
Il Collegio ritiene pertanto che all'allenatore, a saldo di quanto richiesto nel ricorso, venga riconosciuta la somma di € 3.644,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la Società U.S.Praia 1951 al
pagamento a favore dell'allenatore Franco Giovanni della somma di € 3.644,00 a saldo del premio di tesseramento,di € 54,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 3.698,09. oltre agli interessi legali the andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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