F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: All. Francesco MELIS/ ASD OLBIA Calcio Femminile (190/01) ARBITRI: Sigg. Cesare DOBICI e Gianfanco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA: All. Francesco MELIS/ ASD OLBIA Calcio Femminile
(190/01)
ARBITRI: Sigg. Cesare DOBICI e Gianfanco RICCI
Con ricorso del 23 luglio 2011 l’allenatore signor Francesco Melis ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della ASD OLBIA Calcio Femminile partecipante al Campionato Nazionale di Calcio Femminile a 11, Serie A2 , girone B nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il tecnico precisa, che con regolare scrittura privata del 3 ottobre 2009l, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.500,00 (Settemiliacinquecento/00) da corrispondersi in quattro rate la prima al 30 settemmbre 2009 di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e le altre tre di € 2.000,00 (duemila/00) al 30 novembre 2009 ed al 28 febbraio e 30 maggio 2010. “Nel medesimo accordo economico la predetta società si era impegnata a corrispondere uan somma di € 3.000,00 (tremila/00) quale rimborso forfettario spese di trasferimento da erogarsi in n° 10 rate di € 300,00 (trecento/00) con sacdenza il primo giorno di ogni mese”.
L’allenatore nel ricorso fa presente di essersi dimesso in data 4 dicembre 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Melis, chiede a questo Colegio di far obbligo alla ASD OLBIA Calcio Femminile di corrispondergli l’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) non avendo percepito le scadenze del 30 settembre e del 30 novembre 2009 oltre ad € 600,00 (seicento/00) quali rimborsi forfettari spese di trasferimento per i mesi di ottobre e novembre 2009 per un torale di € 4.100,00 (quattromilcento/00). Il signor Melis richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Con raccomandata del 20 maggio 2011, rimasta priva di riscontro, l’allenatore ha inviato alla scoietà una raccomandata con le richieste sopra richiamate diffidandola ad adempiere a quanto dovuto per una ricorso nelle sedi competenti.
La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con lettera raccomandata del 4 ottobre 2011, nulla faceva pervenire alla Segreteria del Collegio anche perché tale comunicazione scritta non è stata ritirata presso l’Ufficio Postale in quanto sulla busta vi è la scritta “COMPIUTA GIACENZA”.
La Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 18 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno ha confermato il regolare deposito dell’accordo economico trasmettondone la relativa copia.
Il Collegio esamninata la documentazione pervenuta, considerato che la circostanza che la società non ha provveduto al ritiro della raccomandata, inviatale per le evntuali controdeduzioni, non può essere motivo di non accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l obbligo alla Società ASD OLBIA Calcio Femminile di corrispondere all'allenatore Francesco Melis la somma di € 4.130,00 (Quattromilacentotrenta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagioone sportiva 2009/2010 pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre ad € 600,00 (secìicento/00) quali rimborsi fofettari spese di trasferimento per i mesi di ottobre e novembre 2009 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00) . L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla a dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La preserge delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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