COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S. VILLA S. VINCENZO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. PER CINQUE GARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE PRIMITERRA NICOLA E FINO AL 30.6.2012 AL CALCIATORE ORLANDO ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / S. VINCENZO, DISPUTATA IL 29/01/12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N 39 del 2.2.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S. VILLA S. VINCENZO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. PER CINQUE GARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE PRIMITERRA NICOLA E FINO AL 30.6.2012 AL CALCIATORE ORLANDO ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / S. VINCENZO, DISPUTATA IL 29/01/12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N 39 del 2.2.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la Società Villa S. Vincenzo ha impugnato i provvedimenti adottati dal G.S. nei confronti del Primiterra, per avere ingiuriato il direttore di gara in occasione della sua espulsione e per avere ritardato la sua uscita dal campo, scaraventando la maglia per terra e per avere continuato ad offendere l’arbitro anche a fine gara e nei confronti dell’Orlando, perché, ingiuriava l’arbitro a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra e lo strattonava per la maglia, spintonandolo per due volte. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni e ne ha chiesto la riduzione, perché il Primiterra intendeva solo richiamare l’attenzione dell’arbitro sul fatto che un proprio compagno di squadra era stato colpito volontariamente al volto perdendo sangue dal naso, mentre l’Orlando aveva strattonato la maglia dell’arbitro solo per richiamare la sua attenzione sulle lesioni alla testa subite da un suo compagno di squadra. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Primiterra Nicola deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, mentre quella inflitta al calciatore Orlando Antonio può essere lievemente ridotta in quanto non è chiaramente evidenziabile nel suo comportamento la volontà di compiere un deliberato gesto di violenza in danno del direttore di gara, visto che intendeva impedire al direttore di gara di espellere un compagno di squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Orlando Antonio fino al 30.4.2012, confermando nel resto la decisione impugnata. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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