COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2012 Decisione del Giudice Sportivo GARA CONTROSENSO POTENZA – SANTARCANGIOLESE
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2012
Decisione del Giudice Sportivo
GARA CONTROSENSO POTENZA - SANTARCANGIOLESE
Il Giudice Sportivo
A scioglimento della riserva di cui al CU n. 60 del 01.02.2012;
Esaminati gli atti ufficiali;
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società Controsenso Potenza avverso la regolarità della gara;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che la società reclamante si duole del fatto che in seguito alla sostituzione di un calciatore “giovane” della società Santarcangiolese, la stessa presentava in campo un solo “under”;
Atteso che le disposizioni riportate ne C.U. n.2 del 15/07/2011 del C.R. di Basilicata, in materia di "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" prevede che "per le società iscritte al campionato di Promozione partecipanti all’attività ufficiale 2011/12, l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, e quindi, anche nel caso di sostituzione successive, almeno due calciatori “giovani” così distinti in relazione alle fasce di età:
uno nato dal 1 gennaio 1993 in poi;
uno nato dal 1 gennaio 1994 in poi;
Le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite;
Constatato che l’articolo 29 comma 2 del C.G.S. stabilisce che i Giudici sportivi territoriali giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova quali i rapporti dell’arbitro, degli assistenti ed eventuali supplementi di cui all’articolo 35 del C.G.S.
Verificato che dal rapporto di gara risulta che la società Santarcangiolese ha assolto all’obbligo di impiegare dall’inizio e per tutta la durata della gara i calciatori “giovani” come previsto dalle disposizioni del precitato C.U.;
Ritenuto che per quanto precedentemente esposto le ragioni addotte dalla società reclamante non trovano motivi di accoglimento;
P.Q.M.
• respinge il reclamo proposto, confermando il risultato conseguito sul campo: Controsenso Potenza - Santarcangiolese 1-1;
• dispone l'incameramento della tassa reclamo, se versata.