COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.66 della Società S.S. TORRETTA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.66 della Società S.S. TORRETTA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 29.12.2011 (punizione sportiva perdita della gara Torretta – Comprensorio Alto Tirreno del 9.10.2011 col punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che la ricorrente ha allegato la ricevuta della raccomandata che attesta l'invio del ricorso alla controparte, ma ad un indirizzo
differente da quello comunicato dalla S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno per variazione di recapito e pubblicato sul C.U. n.73 del 15/12/2011;
ritenuto che trattasi di irregolarità procedurale insanabile, per violazione del diritto al contraddittorio;
visti gli artt.46 e 38 CGS;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.