COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 22 Febbraio 2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara POVE – MARCHESANE PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA PUNTI 3 POVE

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 22 Febbraio 2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara POVE - MARCHESANE PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA PUNTI 3 POVE A seguito dell'esame del referto arbitrale, al fine di applicare la sanzione della squalifica, é stato accertato che la società U.S.D. Pove ha impiegato nella gara due giocatori: SENE BABACAR SADIK, il quale non poteva partecipare, in quanto tesserato con la società Cosmos, militante nel calcio a cinque e DE CARO YBEKAZ, il quale non poteva partecipare, in quanto non tesserato. P.Q.M. il G.S. delibera : - di convalidare il risultato più sfavorevole acquisito sul campo col punteggio di POVE - MARCHESANE 1 - 6; - di applicare alla società U.S.D. POVE la sanzione sportiva della penalizzazione in classifica di TRE punti; - di applicare al giocatore Sene Babacar Sadik la sanzione della squalifica per CINQUE giornate; - di applicare al giocatore De Caro Ybekaz la sanzione sportiva della squalifica per TRE giornate; - di applicare alla società Pove la sanzione dell'ammenda di € 250,00. Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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