F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 27 Febbraio 2012 (191) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. G.S. (collaboratore di fatto della Società APS San Giovanni Bosco di Trinitapoli) e della Società APS SAN GIOVANNI BOSCO di Trinitapoli, emessa a seguito di deferimento della PF • (delibera CDT presso il CR Puglia – CU n. 31 del 17.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 27 Febbraio 2012
(191) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. G.S. (collaboratore di fatto della Società APS San Giovanni Bosco di Trinitapoli) e della Società APS SAN GIOVANNI BOSCO di Trinitapoli, emessa a seguito di deferimento della PF • (delibera CDT presso il CR Puglia - CU n. 31 del 17.11.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di appello presentato dal Vice Procuratore federale, letti gli atti e la memoria presentata dal Sig. G.S., e dall’APS S. Giovanni Bosco; ascoltati, nella riunione del 23 febbraio 2012, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la riforma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale della Puglia di cui al C.U. n. 31 del 17 novembre 2011, e il Sig. G.S., assistito dal proprio difensore, che ha concluso per il rigetto dell’appello, osserva quanto segue.
La decisione impugnata
La Procura federale deferiva dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale il Sig. G.S., quale collaboratore di fatto della APS S. Giovanni Bosco, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere posto in essere una condotta scorretta e improba nei confronti di un calciatore di minore età, e la APS S. Giovanni Bosco, per responsabilità oggettiva. All’esito del procedimento, la Commissione disciplinare territoriale rigettava il deferimento proposto, motivando la propria decisione sul presupposto che:
- non vi sarebbero conferme univoche e concordanti sul comportamento oggetto di contestazione, in quanto ritenute non sufficienti a tale fine le dichiarazioni, rese dal minore e dal padre di quest’ultimo, ai Carabinieri in merito all’accaduto, contrastanti con quelle rese dal Sig. G.S.;
- deporrebbero a favore del Sig. G.S. la circostanza che il padre del minore non avrebbe presentato querela in merito all’accaduto e che, nell’ambito del procedimento sportivo, né il padre né il minore avrebbero accettato di rispondere agli avvisi di convocazione notificatigli.
Il ricorso in appello
Il Vice Procuratore federale ha impugnato la suddetta decisione, rilevando che:
- a nulla rileva, per l’accertamento della fondatezza del deferimento proposto, la circostanza che non sia stata presentata querela in sede penale;
- l’addebito risulta accertato dalle prove raccolte, e cioè dalle dichiarazioni rese dal minore e dal padre di quest’ultimo, che non possono essere considerate quali meri indizi circa l’accaduto, anche in considerazione della genericità delle dichiarazioni rese, a sua discolpa, dal Sig. G.S.;
I motivi della decisione
Preliminarmente, va evidenziato come la motivazione posta a sostegno della decisione adottata dal Giudice di primo grado non risulta essere del tutto logica, completa e conseguente. Questo, perché non può deporre a favore del rigetto del deferimento la circostanza che le dichiarazioni, peraltro univoche e coerenti, del padre del minore e di quest’ultimo siano superate, da un lato, dalle dichiarazioni dell’incolpato e, dall’altro, dalla mancata presentazione della querela in danno di quest’ultimo. Nel merito, dalle risultanze processuali si ricava come vi siano probabilità che il fatto sia stato effettivamente commesso: tuttavia, la mancanza di ulteriori prove o riscontri oggettivi non consente di raggiungere quel pieno convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio che solo consentirebbe l’accoglimento dell’appello. P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto.
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