F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 4500/1813 pf10- 11/SP/LG/mg del 16.1.2012). (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 4469/1807 pf10- 11/SP/LG/mg del 16.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 4500/1813 pf10- 11/SP/LG/mg del 16.1.2012). (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 4469/1807 pf10- 11/SP/LG/mg del 16.1.2012). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Marrocu Siro e dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Marrocu Siro, Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: - il primo, delle violazioni previste e punite della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Società Villacidrese Calcio Srl con alcun rappresentante in occasione del programma antirazzismo per la s.s. 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano, nonché dal Titolo III, punto 4), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Società Villacidrese Calcio Srl con alcun rappresentante agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per la stagione sportiva 2010/2011 svoltisi in data 25 gennaio e 26 aprile 2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente la violazione della succitata normativa. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita a titolo di responsabilità oggettiva. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le richieste della Procura federale, alla luce di quelle edittalmente previste. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Marrocu Siro, e quella dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00) alla Società Villacidrese Calcio Srl.
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