F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), Società POMEZIA Srl • (nota n. 4499/1811 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012
(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), Società POMEZIA Srl • (nota n. 4499/1811 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012).
Con atto del 16 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Maurizio Schiavon nella qualità di Legale rappresentante della Società Pomezia Srl alla data del 26 aprile 2011, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere partecipato la Società Pomezia Srl con alcun rappresentante in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano; e la Società Pomezia Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) e per il Sig. Schiavon l’inibizione per mesi 3 (tre). Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Agli atti risulta la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi in data 6 giugno 2011 con la quale comunica di avere riscontrato che, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25/5/2010, Titolo III "Criteri Sportivi ed Organizzativi", punto 5, la Società Pomezia Srl, in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, non ha partecipato con alcun rappresentante. Secondo quanto disposto dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, "In caso di concessione della licenza l'inosservanza (...) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di con l'ammenda non inferiore ad € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per le Società di Serie A e Serie B e a € 20.000,00 (€ ventimila/00) per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione". La condotta, così come evidenziata, integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5) dei Sistema delle Licenze Nazionali. Tale comportamento è ascrivibile al Sig. Maurizio Sciavon, Legale rappresentante della Società in data 26/4/2001, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Società Pomezia Srl, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS Appaiono congrue e conformi alle disposizioni vigenti le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.
In accoglimento del deferimento infligge alla Pomezia Srl la sanzione di € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda, al Sig. Schiavon Maurizio l’inibizione per mesi 3 (tre).
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