F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO VENEZIA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società AS Cesenatico Chemicart, attualmente tesserato per la Società Valenzana Calcio Srl), LUCA VARGIU (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), Società AS CESENATICO CHEMICART • (nota n. 4384/166 pf11-12/SP/blp del 10.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO VENEZIA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società AS Cesenatico Chemicart, attualmente tesserato per la Società Valenzana Calcio Srl), LUCA VARGIU (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), Società AS CESENATICO CHEMICART • (nota n. 4384/166 pf11-12/SP/blp del 10.1.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento; letti gli atti; ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo per Alessandro Venezia la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per Luca Vargiu la sospensione di mesi 2 (due) con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); e per la Società AS Cesenatico Chemicart il proscioglimento; nonché il difensore del Vargiu e il Venezia; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Venezia Alessandro, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la Società AS Cesenatico Chimicart e attualmente tesserato con la Società Valenzana Calcio, il Signor Luca Vargiu, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, e la Società AS Cesenatico Chimicart, per rispondere (così testualmente): “il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l’art. 29 commi 1 e 2 delle NOIF, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Vargiu Luca si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore dilettante, così come esposto nella parte motiva”; “il secondo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva”; “la terza a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS per la condotta violativa ascrivibile a carico di un proprio tesserato”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato nei limiti di cui in appresso e va accolto. Preliminarmente e in punto di fatto occorre precisare che, all’epoca dei fatti, il calciatore Venezia Alessandro risultava svincolato dalla Società AS Cesenatico Chimicart, fatto questo avvenuto il 13 luglio 2010. Sempre in punto di fatto, poi, è documentalmente provato che il 3 luglio 2011, all’atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Venezia Alessandro a Vargiu Luca, il mandante non possedeva la prescritta qualifica di calciatore professionista, come previsto dall’art. 28 delle NOIF secondo cui “Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”. Ancora in punto di fatto, infine, necessita chiarire che questo mandato fu trasmesso alla Commissione Agenti con lettera raccomandata del 9 luglio 2011 e che solo il successivo 12 luglio Venezia Alessandro stipulò con la Valenzana Calcio Srl il contratto di prestazione sportiva. Chiariti i punti salienti della vicenda, rileva annotare che l’art. 16, punto 1, del “Regolamento agenti di calciatori” prescrive che “l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti” che, appunto, riporta in testa la seguente testuale dicitura: “mandato tra calciatore professionista e agente n°……”, il che conferma che l’incarico può essere conferito solo da un calciatore che già possieda la qualifica di professionista, qualifica che, come si è detto, si consegue in presenza delle condizioni previste dal richiamato art. 28 e si conserva, ovviamente, anche dopo lo svincolo. Consegue che non hanno pregio le argomentazioni difensive svolte da Vargiu, lì dove sostiene erroneamente che il mandato sarebbe stato depositato il 21 luglio 2011 e, quindi, dopo che il calciatore sottoscrisse il contratto con la Valenzana Calcio Srl. E’ certo, infine, che l’agente dei calciatori Vargiu Luca ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente svolto i necessari accertamenti di rito sul conto del calciatore Venezia Alessandro. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie per quanto di ragione il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie la AS Cesenatico Chimicart; commina a carico di Alessandro Venezia la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); a carico di Luca Vargiu la sospensione di mesi 2 (due) con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
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