F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (306) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA FERRAMOSCA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Ternana calcio Spa),di CLAUDIO PASQUALIN (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) • (nota n. 2885/296 pf08-09/AM/ma del 10.11.2011). Con atto del 10.11.2011, la Procura federale ha deferito:
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012
(306) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA FERRAMOSCA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Ternana calcio Spa),di CLAUDIO PASQUALIN (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) • (nota n. 2885/296 pf08-09/AM/ma del 10.11.2011).
Con atto del 10.11.2011, la Procura federale ha deferito:
- il Sig. Ferramosca Luca, Dirigente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa all’epoca dei fatti (anno sportivo 2005/2006), per avere conferito alla Società Pasqualin D’Amico Partners Srl (PDP), a mezzo scrittura privata 31.1.2006, un mandato quale Agente di calciatori, omettendo di trasmetterne copia alla Commissione Agenti, in violazione delle norme di cui agli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, e quindi violando il generale dovere di osservanza delle norme federali e di correttezza previsto dall’art. 1 CGS;
- i Sigg.ri Dott. Pasqualin Claudio e D’Amico Andrea, quali agenti di calciatori, della violazione dell’art. 1 CGS, nonché degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, commessi in data 31.1.2006, per avere accettato, sia pure attraverso lo schermo societario della Società Pasqualin D’Amico Partners Srl (PDP), un mandato quale Agente di calciatori, stipulato a mezzo scrittura privata, omettendo di trasmetterne copia alla competente Commissione Agenti; nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 23 Regolamento Agenti, corrispondente all’art. 27, comma 4, Statuto Federale previgente (oggi art. 30 del medesimo Statuto), per avere esperito azione civile dinnanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza, richiedendo ed ottenendo, in data 26.6.2007, decreto ingiuntivo nei confronti della Società Ternana Calcio per la cifra di € 93.451,93 e successivamente promuovendo, in relazione a tale cifra, in data 31.12.2007, procedura espropriativa presso terzi (Lega Pro), senza richiedere al Presidente federale specifica autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria stessa. Con fax in data 1.2.2012, la Ternana Calcio Spa ha comunicato il decesso del Sig. Ferramosca in data 14.5.2011. Con memorie tempestivamente depositate, i Sigg.ri Pasqualin e D’Amico, con motivi sostanzialmente identici, hanno contestato la legittimità e la fondatezza del deferimento e, in particolare, il primo, ha eccepito il difetto di giurisdizione della CDN in ragione della propria iscrizione al solo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, il secondo, la propria estraneità alla materia del contendere, entrambi, la prescrizione dell’illecito relativo alla irregolare contrattazione ai sensi dell’art. 18 CGS, 2001, l’irrilevanza disciplinare del comportamento tenuto, l’inesistenza di un comportamento lecito alternativo, l’illegittimità della contestazione mossa, richiamando la sentenza n. 33427/2010 del TAR Lazio. Alla riunione del 27.2.2012, la Procura federale ha chiesto dichiararsi estinto il procedimento nei confronti del Sig. Ferramosca, deceduto in data 14.5.2011, e di applicarsi la sospensione della licenza per anni 1 (uno) e l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno ai Sigg.ri Pasqualin e D’Amico i quali, dal canto loro, tramite i propri difensori, hanno concluso riportandosi alle conclusioni precisate nelle rispettive memorie difensive. Pregiudiziale a ogni altra questione è la risoluzione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avv. Pasqualin, il quale, assumendo di essere iscritto al solo albo degli Avvocati di Vicenza, ribadisce di non accettare la Giurisdizione degli Organi di giustizia federale, tanto più per non essere iscritto da tempo nell’Albo Agenti. Il deferito chiarisce, altresì, che la passata appartenenza allo stesso determinerebbe, tutt’al più, la giurisdizione – vigente all’epoca dei fatti – della Commissione Agenti, le cui funzioni disciplinari, nelle modifiche successivamente intervenute, sono state attribuite dapprima alla CAF e, infine, alla CDN in primo grado e alla CGF in secondo grado, così da impedirsi la traslatio iurisditionis non sussistendo alcuna continuità tra la predetta Commissione Agenti e la CDN. Ai fini della individuazione della giurisdizione operante nel caso di che trattasi, si deve necessariamente considerare che, sebbene i fatti siano stati posti in essere sotto la vigenza di differenti normative succedutesi nel tempo (da una parte il Regolamenti Agenti dall’altra il CGS), all’epoca del loro compimento l’Avv. Pasqualin era ancora iscritto all’Albo Agenti. Tali considerazioni, di per sé, sono sufficienti per affermare la giurisdizione di questa CDN, non rilevando l’evoluzione normativa di settore che, sebbene con la modifica del 2006 abbia portato gli Agenti al di fuori del novero degli affiliati e tesserati della FIGC e addirittura nel 2010 abbia affiancato alla figura dell’Agente quella dell’Avvocato abilitato ai sensi dell’art. 5, comma 1, si ritiene non abbia fatto venir meno la giurisdizione sportiva. Sebbene una tale affermazione potrebbe essere facilmente contestata con il richiamo di certa giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia CE, ord. 23/2/2006; Trib. di Prima Istanza 26/1/2005), che ha definito l’attività svolta dall’agente “periferica” a quella sportiva, ciò non toglie che la stessa – assumendo indiscutibile rilevanza nell’Ordinamento federale sia dal punto di vista soggettivo, per i soggetti coinvolti, sia dal punto di vista oggettivo, per la natura della prestazione svolta, sia soprattutto per gli effetti che ne derivano all’attività sportiva – debba sempre ispirarsi ai principi di regolarità, correttezza e probità in ossequio all’art. 1 CGS, ancorché solo nella formulazione precedente ma tanto più nella versione novellata nel 2007. Tanto è vero che oggi, mentre per gli iscritti all’Albo Agenti, l’accettazione della giurisdizione discende dalla domanda e dalla successiva accettazione per l’ottenimento della licenza, per gli Avvocati abilitati la stessa discende dall’utilizzo dei moduli federali
dall’obbligo, per entrambi, di osservare le relative norme. A ulteriore sostegno di tale visione si pone la nuova disciplina sanzionatoria che, a conclusione di un percorso durato un decennio, nel quale inizialmente (2001) sono state attribuite alla Commissione Agenti funzioni disciplinari in primo grado e alla CAF in grado di appello, successivamente (2006) svolte da quest’ultima in unico grado, oggi ha individuato nella CDN e nella CGF gli Organi della giustizia sportiva ai quali è demandata la funzione giurisdizionale in via esclusiva. Tale interpretazione non era certamente necessaria all’epoca nella quale sono stati commessi i fatti. Dall’esame degli atti, difatti, emerge che il 31.1.2006 è stato effettuato un riconoscimento di debito in favore della PDP per l’attività di mediazione effettuata nel mercato invernale, di talché è ragionevole ritenere la preesistenza di un incarico presumibilmente orale e, quindi, irregolare. In tale periodo era vigente il REACC del 2001 (CU 81/01), poi sostituito, nel dicembre 2006, dal Regolamento pubblicato sul CU 48/2006, con decorrenza 1.1.2007. Nel giugno del 2007, prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS (luglio 2007), l’Avv. Pasqualin, già destinatario nel precedente mese di maggio di una sanzione disciplinare, ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo che ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza e che ha notificato, in forma esecutiva, unitamente a precetto nell’agosto 2007, al quale ha fatto seguire, nel dicembre dello stesso anno, il pignoramento presso terzi. In tale frangente temporale, come già detto, si sono succedute pertanto la modifica del REAAC (2001 – 2006) e del CGS (2007) sebbene l’Avv. Pasqualin, all’epoca dei fatti, fosse titolare di licenza e pertanto soggetto alla giurisdizione sportiva. Altrettanto infondata è l’eccezione con la quale si prospetta una impossibilità per questa Commissione di decidere in quanto, all’epoca dei fatti, l’organo funzionalmente competente per l’irrogazione di sanzioni era la stessa Commissione Agenti in funzione disciplinare. Tale visione, che sostanzialmente insinua una sorta di previsione di ingiudicabilità, è errata in quanto l’esercizio attuale della potestà disciplinare della CDN è previsto dallo stesso Regolamento Agenti per cui non si verifica una ipotesi di traslatio iurisdictionis né è ipotizzabile che il comportamento denunciato sia ingiudicabile, proprio perché posto in essere in epoca nella quale l’Avv. Pasqualin, come Agente, si era impegnato a osservare la normativa federale. Superata le problematiche legate alla giurisdizione, è necessario esaminare l’eccezione di prescrizione. Come anticipato, i fatti sono stati posti in essere tra il gennaio 2006 e il dicembre 2007, per cui in epoca che ha visto il succedersi di importanti modifiche del CGS, soprattutto in materia di prescrizione. Quanto alla prima delle violazioni contestate, ovvero l’irregolare accettazione di un mandato quale agente di calciatori, la stessa risulta coperta da prescrizione, in particolare quella di cui all’art. 18, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti, che prevedeva, quale limite temporale, il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui era commesso l’illecito. Tenuto conto che lo stesso sarebbe stato posto in essere il 31.1.2006 (o comunque questa dovrebbe essere la data in cui è stato compiuto l’ultimo atto, quindi nella stagione sportiva 2005/2006), la relativa prescrizione sarebbe maturata il 30.6.2007, risultando quindi già spirata al momento dell’apertura dell’inchiesta, nella stagione sportiva 2008/2009 (Proc. 296 – Ind. 358, lettera di incarico 17.3.2009, 5477/SP/blp). Quanto alla seconda incolpazione, questa Commissione ritiene inapplicabile, ratione temporis, il principio sancito dalla sentenza n. 33427/2010, con la quale il TAR Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 REAAC 2010 nella parte in cui ha imposto la esclusiva devoluzione al TNAS delle controversie nascenti dall’incarico di cui all’art. 16, trattandosi di fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 23 REACC 2006, vigente all’epoca dei fatti, che prevedeva la devoluzione alla CCAS senza precludere il ricorso alla giustizia ordinaria e che, pertanto, non può assumere carattere vessatorio nel senso chiarito dal TAR, con ciò determinando la cogenza, per i deferiti, della clausola compromissoria. Parimenti infondate risultano le eccezioni con le quali il Dott. D’Amico sostiene di non poter essere ritenuto responsabile delle violazioni ascritte per il solo fatto di essere socio della PDP, non avendo tra l’altro né negoziato il contenuto della scrittura privata del 31.1.2006 né sottoscritto il ricorso per decreto ingiuntivo né, infine, agito in via esecutiva. Posta la possibilità per gli Agenti di attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi a determinate condizioni, fermo restando il conferimento personale del mandato (REAAC 2006 – art. 4), non può escludersi la responsabilità solidale del Dott. D’Amico, così come dell’Avv. Pasqualin, sia perché l’attività è stata indiscutibilmente svolta dalle persone fisiche cui è riferibile la gestione societaria sia perché dall’incasso delle somme pignorate trae un indiscutibile vantaggio il Dott. D’Amico, titolare del 50% delle quote della PDP Srl, in termini di utili di impresa sia perché non risulta una preventiva rinuncia al credito di che trattasi o una dissociazione dalle attività poste in essere dal Legale rappresentante della Società. Infine, del tutto irrilevante, ai fini della eccepita estraneità, è la circostanza che il riconoscimento di debito così come ogni atto finalizzato al recupero del credito sia stato sottoscritto dal Legale rappresentante della Società, titolare dei diritti economici e patrimoniali, rispondendo la stessa alla duplice esigenza di perfezionamento dell’obbligazione di pagamento e di valido conferimento della procura ad litem. P.Q.M. Dichiara estinto il procedimento nei confronti del Sig. Ferramosca e infligge ai Sigg.ri Pasqualin e D’Amico la sospensione della licenza per anni 1 (uno) ciascuno e ’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) ciascuno.
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