COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 29 Febbraio 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 19/ 2/2012 SAN GIORGIO IN BOSCO – AMBROSIANA
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 29 Febbraio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 19/ 2/2012 SAN GIORGIO IN BOSCO - AMBROSIANA
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 53 del 22.02.2012;
rilevato dal R.A. che al 20' del primo tempo il giocatore Gandini Enrico veniva espulso per bestemmia e che
allontanandosi dal terreno di gioco lo stesso colpiva violentemente al volto con un pugno un avversario facendolo cadere
a terra, quindi lo colpiva più volte con calci e pugni provocandogli evidenti danni fisici al volto e alle gambe;
rilevato altresì che alla ripresa del gioco, a seguito di un'ammonizione per gioco pericoloso di altro giocatore della soc.
Ambrosiana, prendeva inizio uno scambio di insulti tra i giocatori delle due squadre che degenerava poi in una rissa, alla
quale l'intervento dei capitani e dei dirigenti riusciva porre fine solo dopo 10 minuti; a questo punto l'Arbitro constatava il
permanere dell'agitazione degli animi dei giocatori e quindi il venir meno del clima indispensabile per la prosecuzione
della gara, sospendola al 30' del primo tempo;
il G.S. delibera di:
- irrogare al giocatore GANDINI ENRICO (Ambrosiana) la squalifica fino al 23.02.2015;
- applicare ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con i punteggi di
SAN GIORGIO IN BOSCO - AMBROSIANA 3 - 0; SAN GIORGIO IN BOSCO - AMBROSIANA 0 - 3.