COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 29 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.2. OPPOSIZIONE F.C.D. CONEGLIANO 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 53 del 22/2/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pezzato Riccardo – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 29 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.2. OPPOSIZIONE F.C.D. CONEGLIANO 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 53 del 22/2/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pezzato Riccardo – Campionato di Promozione La Società F.C.D. Conegliano 1907 ha fatto pervenire preannuncio di ricorso avverso il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo Territoriale e richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado di cui all’oggetto. La reclamante ha successivamente comunicato di non dare seguito al preannuncio di reclamo e di rinunciare al procedimento di secondo grado. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara non luogo a provvedere in ordine al reclamo e, in base all’art. 33, comma 8 del C.G.S., dispone l’addebito della tassa reclamo non versata, essendo i preannunci comunque gravati dalla prescritta tassa.
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