COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale, datato 16 Gennaio 2012, a carico di: Livio Volpi, ex Presidente della U.S. Viscontini per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità), per avere, nella sua qualità di presidente della Parma Calcio Lombardia (oggi U.S. Viscontini), nonché quale allenatore dei portieri della stessa società, compiuto gli atti sessuali nei confronti di un minore di età, a lui affidato in ragione del suo ruolo.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale, datato 16 Gennaio 2012, a carico di: Livio Volpi, ex Presidente della U.S. Viscontini per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità), per avere, nella sua qualità di presidente della Parma Calcio Lombardia (oggi U.S. Viscontini), nonché quale allenatore dei portieri della stessa società, compiuto gli atti sessuali nei confronti di un minore di età, a lui affidato in ragione del suo ruolo. Con provvedimento del 16 Gennaio 2012 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Collaboratore della Procura Federale, nonché della sentenza di condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2.3.2011 e passata in giudicato in data 24.4.2011, rilevato che il Volpi, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e febbraio del 2009, ebbe a compiere su soggetto minore di età atti sessuali ed in particolare: induceva un minore a compiere su se stesso atti sessuali, utilizzando anche account internet per mettersi in contatto con lo stesso minore; osservato che il Volpi era in contatto con il minore in ragione del suo ruolo di Presidente della Parma Calcio Lombardia (oggi, U.S. Viscontini), svolgente, inoltre, funzioni, peraltro mai formalizzate, di allenatore dei portieri, il che lo espone alla giurisdizione sportiva per fatti già giudicati dalla giustizia ordinaria; ritenuto che i fatti sopra descritti, per come accertati nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Milano, debbano ritenersi pienamente provati sulla base di quanto espressamente indicato nella ricostruzione fattuale e nella motivazione della sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale penale di Milano, trattandosi di sentenza passata in giudicato; considerato che le condotte tenute dal Volpi integrano gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti nell'art. 1, comma 1, del C.G.S.; deferiva avanti questa Commissione il sig. Livio Volpi, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, - preso atto che il sig. Volpi non si è presentato avanti Questa Commissione, nonostante fosse stato regolarmente convocato; - preso atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità del deferito, Livio Volpi, per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, chiedeva cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC. OSSERVA Dalla sentenza resa dal Tribunale Penale di Milano, in data 2.3.2011 e passata in giudicato in data 24.4.2011, in forza della quale il sig. Livio Volpi è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli Artt. 81 c.p.v, 609 quater e 56, c.p., nonchè del reato di cui al’Art. 609 quinquies c.p. con conseguente condanna ad anni quattro di reclusione ed applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, emerge chiaramente che il Volpi stesso si è reso responsabile dei fatti contestati allo stesso dalla procura federale nell’atto di deferimento. La gravissima portata di tali fatti illeciti, commessi dal Volpi su un calciatore minore, i quali sono evidentemente da ricollegarsi alla qualifica di Presidente/allenatore ricoperta dallo stesso, integra certamente la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. Le richieste della Procura Federale meritano quindi di essere integralmente accolte. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA la responsabilità del signor Livio Volpi per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., e visto l’Art. 19, comma III°, C.G.S., valutato che l’infrazione commessa dal sig. Livio Volpi è di particolare gravità, COMMINA ai sig. Livio Volpi cinque anni di inibizione, disponendo altresì, ai sensi dell’Art. 19, comma III°, CGS, la preclusione di Livio Volpi alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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