F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FRASCA (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), GIORGIO VENTURINI (all’epoca dei fatti Direttore generale con delega di rappresentanza della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), MARCO BEVILACQUA (all’epoca dei fatti Segretario della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), ALESSANDRO TULLI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), Società AS CISCO ROMA CALCIO Srl, oggi AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 2547/05 pf 10-11/AM/ma del 26.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 01 Marzo 2012 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FRASCA (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), GIORGIO VENTURINI (all’epoca dei fatti Direttore generale con delega di rappresentanza della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), MARCO BEVILACQUA (all’epoca dei fatti Segretario della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), ALESSANDRO TULLI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), Società AS CISCO ROMA CALCIO Srl, oggi AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 2547/05 pf 10-11/AM/ma del 26.10.2011). La Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: • il Sig. Antonio Frasca, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl; • il Sig. Giorgio Venturin, all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl; • il Sig. Marco Bevilacqua, all’epoca dei fatti Segretario della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl; • il Sig. Alessandro Tulli, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl; • la Società AS Atletico Roma FC già AS Cisco Roma Calcio Srl. per rispondere: - il Sig. Antonio Frasca della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto prescritto nell’art. 2 dell’ “Accordo Collettivo con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP – LNP Serie-C e A.DI.SE.”, per cui “La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata AR inviata per conoscenza all'interessato. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula.”, nonché dell’art. 6 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi (C.U. FIGC del 13.06.1991), per non aver depositato o inviato il contratto, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale, presso la Lega di competenza che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC e per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere in essere alcun contratto con la Società Cisco Roma – Atletico Roma, essendo le scritture private di cui sopra inficiate di nullità perché non redatte su moduli federali e non depositate presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, e per aver pattuito emolumenti in violazione dell’art. 8 comma 6 del CGS; - il Sig. Giorgio Venturin, della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, per avere stipulato in violazione a quanto prescritto nell’art. 2 dell’ “Accordo Collettivo con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP – LNP Serie-C e A.DI.SE.”, per cui “La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata AR inviata per conoscenza all'interessato. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula.”, nonché dell’art. 6 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi (C.U. FIGC del 13.06.1991), per non aver depositato o inviato il contratto, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale, presso la Lega di competenza che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC e per aver pattuito con il detto Frasca un compenso in violazione alla normativa vigente ex art. 8 comma 6 del CGS; - il Sig. Marco Bevilacqua, della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, per avere stipulato in violazione a quanto prescritto nell’art. 2 dell’ “Accordo Collettivo con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP – LNP Serie-C e A.DI.SE.”, per cui “La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata AR inviata per conoscenza all'interessato. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula.”, nonché dell’art. 6 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi (C.U. FIGC del 13.06.1991), per non aver depositato o inviato il contratto, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale, presso la Lega di competenza che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC; - il Sig. Alessandro Tulli della violazione dell’art. 1, comma 1 e 3 del CGS per non essersi presentato, dopo essere stato convocato, innanzi agli Organi della giustizia sportiva; - la Società AS Atletico Roma FC Srl, già Cisco Roma Srl, per responsabilità diretta che oggettiva, in relazione a quanto prescritto dall’art. 4, comma 1 e 2 per le violazioni ascritte ai suoi tesserati. All’odierna riunione il Signor Antonio Frasca, ha presentato richiesta di applicazione di sanzione ex artt. 23 e 24 CGS, che è stata decisa con la seguente ordinanza, con relativo stralcio della posizione dello stesso dal presente procedimento. “La Commissione disciplinare nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Frasca ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Frasca, sanzione dell’inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite. la Commissione disciplinare; letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti i deferiti e l’applicazione al Sig. Venturin Giorgio della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione, al Sig. Bevilacqua Marco quella di mesi 3 (tre) di inibizione, al Sig. Tulli Alessandro quella di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla AS Atletico Roma FC Srl (già Cisco Roma Srl) quella di € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda, osserva quanto segue. La documentazione presente nel fascicolo, depositata dalla Procura federale all’esito delle proprie indagini, permette di ritenere provato il fatto di cui alla contestazione nella sua materialità, peraltro non contrastata dal sodalizio e dagli altri deferiti, che nel corso delle rispettive audizioni hanno confermato l’accaduto, per poi rimane del tutto assenti in questa fase dibattimentale. Le parti hanno stipulato un accordo relativo alla conferma dell’incarico di direttore sportivo nella persona del Sig. Frasca, pattuendo anche i relativi aspetti economici; ma lo hanno fatto senza utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla Federazione, e soprattutto non hanno provveduto al deposito di tale accordo nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 2 dell’accordo collettivo. Il Sig. Frasca ha quindi illegittimamente svolto le mansioni di Direttore Sportivo ed ha pattuito emolumenti violando così l’art. 8 comma 6 del CGS, illecito quest’ultimo di cui si è parimenti reso responsabile il Sig. Venturin. Quest’ultimo e il Sig. Bevilacqua, siccome già affermato per quanto concerne il Sig. Frasca, hanno anche omesso di depositare il contratto presso l’apposito ufficio federale, mentre il Sig. Tulli ha violato l’obbligo di collaborazione dovuta agli organi disciplinari della Federazione non presentandosi, nonostante il regolare invito, all’audizione fissata affinchè egli rendesse le sue dichiarazioni. Da quanto innanzi detto consegue che i deferiti devono essere sanzionati, siccome deve esserlo, per responsabilità diretta ed oggettiva, il sodalizio. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Antonio Frasca. Infligge al Sig. Venturin Giorgio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Bevilacqua Marco quella di mesi 2 (due) di inibizione, al Sig. Tulli Alessandro quella di mesi 2 (due) di inibizione ed alla AS Atletico Roma FC Srl (già Cisco Roma Srl) quella di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it