DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 532 del 24/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/02/2012: AUGUSTA – DECIMA MAS

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 532 del 24/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/02/2012: AUGUSTA - DECIMA MAS Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Decima Mas entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società ha genericamente invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore senza peraltro provvedere ad inviare la documentazione probatoria nei termini dicui al.C.U. della N.90/A della F.I.G.C. del 29.11.2011; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1, decide: di comminare alla società Decima Mas la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 800,00 quale terza rinuncia, di corrispondere alla società Augusta l'importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
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