F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: All. Claudio DAMIANI / VALLE d’AOSTA CALCIO Srl ( 79 bis/90 ) ARBITRI: Sig. Cesare Dobici e Sig. Domenico Carretta

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: All. Claudio DAMIANI / VALLE d'AOSTA CALCIO Srl ( 79 bis/90 ) ARBITRI: Sig. Cesare Dobici e Sig. Domenico Carretta Con ricorso del 23 marzo 2011 l'allenatore dilettante signor Claudio Damiani ha adito questo Collegio Arbitrate chiedendo di condannare la Valle d'Aosta Calcio Srl, partecipante al campionato Interregionale di Serie D nella stagione sportiva 2009/2010, al pagamento dell'ulteriore e residua somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) corrispondente alla quarta rata dell'accordo economico sottoscritto il 22 giugno 2009 quale premio di tesseramento. Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 15 maggio 2010 regolarmente pubblicata in pari data al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 6 relativo alla stagione sportiva 2009/2010. Con la predetta decisione il Collegio aveva parzialmente accolto il ricorso del 5 novembre 2009, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari delta citata decisione, ed aveva condannato la Valle d'Aosta Calcio Sri al pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) a fronte di una richiesta di € 14.000,00 (quattordicimila/00). Infatti, al momento della presentazione del ricorso e della decisione non era ancora maturata l'ultima scadenza contrattuale pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento) oggetto adesso del presente ricorso. Con Raccomandata dell'8 aprile 2011, inviata per conoscenza anche alla Valle d'Aosta Calcio Srl, la Segreteria del Collegio ha invitato il ricorrente a regolarizzare la pratica inviando copia del ricorso anche alla controparte rimettendo la ricevuta della relativa raccomandata al Collegio così come prescritto. Il signor Damiani non ha fatto seguito a quanto richiestogli, mentre il signor Manuel Ravelli, dichiarandosi "ultimo/ex socio unico, amministratore unico nonché presidente della fallita Società Valle d'Aosta Calcio Srl" con sua del 3 maggio 2011, nel contestare contraddittoriamente la validità dell'accordo a suo tempo sottoscritto, ha reso noto che "la Società Valle d'Aosta Calcio Srl a stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Aosta in data 20.07.2010 (sentenza n. 5/20 10 - procedimento rubricato al n. 10/2010 del registro di cancelleria) e depositata nella Cancelleria del Medesimo Tribunale in data 21.07.2010". A seguito del predetto fallimento la società in argomento non si a iscritta al Campionato 2010/2011 ed alto stato risulta pertanto inattiva. Tale ultima circostanza a stata confermata anche da accertamenti effettuati dalla Segreteria del Collegio. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerata l'improcedibilità di tutte le controversie in corso alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, avvenuta il 20 luglio 2010, nonché di tutte quelle intervenute successivamente a tale data; tenuto altresì presente che la controversia ai sensi della vigente Legge Fallimentare, proprio in forza dell'intervenuta sentenza di fallimento, viene sottratta alla cognizione di qualsivoglia commissione in sede arbitrale per i noti effetti della procedure concorsuale, ove le pretese creditorie vengono esaminate esclusivamente all'udienza di verificazione dello stato passivo; ritiene la vertenza esclusa dalla cognizione di questo Collegio e P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, dichiara non doversi procedere perche incompetente a decidere sulla domanda proposta dall'allenatore signor Claudio Damiani. La presente delibera a inappellabile.
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