F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Christian FRANZONI / A.C. SANGUINETTO (82/90) ARBILRI:sigg. Domenico CARRETTA e VINCENZO TRAMONTANO Con ricorso del 3/11/2009, l'allenatore di Base Uefa Franzoni Christan, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate affichè venisse riconosciuto il pagamento da parte della A.C. SANGUINETO della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a saldo delle spettanze per il premio di tesseramento nella stagione sportiva 2008/2009, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente inoltre precisa che la Società sopracitata, gli ha affidato la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato Regionale di seconda categoria e allega copia dell'accordo economico datato 4/09/2008 da dove si evince che 1'importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00) la Società si impegna a pagarlo con dieci ratei di euro 300,00 (trecento/00) a partire dal 30/08/2008 sino al 30/05/2009. La Società invitata a presentare le proprie controdeduzioni, lo faceva in data 11/11/2009, dichiarando che 1'unico accordo sottoscritto dalla Società sopra citata con il sig. Franzoni a datato 7/07/2008, con il quale le parti convenivano che lo svolgimento delle mansioni di allenatore erano a titolo gratuito. Successivamente, la Società dichiara di aver corrisposto all'allenatore a titolo di rimborso spese la somma di euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00), con ulteriore promessa, sempre verbale che a fine stagione sportiva la Società avrebbe potuto riconoscere al tecnico un ulteriore rimborso secondo le disponibilità economiche che purtroppo sono venute a mancare Il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. su richiesta da parte delta Segreteria di questo Collegio in data 15/02/2010, trasmetteva copie di due accordi economici depositati entrambi il 9/09/2008. Nel primo accordo datato il 7/07/2008 le parti hanno convenuto una prestazione annuale gratuita da parte dell'allenatore. Nella seconda invece le parti controfirmavano un accordo economico in data 4/09/2008, che prevedeva un premio tesseramento di euro 3000,00 (tremila/00) da pagarsi in dieci ratei di euro 300,0 (trecento/00). La Segreteria del Collegio Arbitrale visti gli atti sopra esposti, in considerazione del doppio deposito degli accordi sopracitati, trasmette gli atti relativi alla vertenza in oggetto, alla Procura Federale in data 4/06/10. Sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 23 Marzo 2011 della L.N.D. Comitato Regionale Veneto, viene pubblicato il deferimento della Procura Federale nei confronti dei sig. Maurizio Perezzani e Carlo Passarini rispettivamente Presidente e Segretario della A.C. Sanguinetto, riconoscendo ad entrambi la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'art. 1, comma 1 del C.G.S.. Inoltre, riconosce che le pretese avanzate dal sig. Franzoni relative al saldo della differenza tra la somma totale prevista dall'accordo (euro 3000,00), più gli interessi maturati e l'importo di euro 1260,00 (milleduecentosessanta/00) quale acconto percepito. Alla luce di quanto accertato dalla Procura Federate, il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'Allenatore Franzoni, in quanto la richiesta di euro 2000,00 (duemila/00) non può essere accolta, perché sulla cifra di euro 3000,00 (tremila/00), ha ricevuto un acconto di euro 1260,00 (milleduecentosessanta/00). Nulla e dovuto infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo anno, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore e dichiara l'obbligo della A.C. Sanguinetto di versare al sig. Franzoni la somma di euro 1740,00 (millesettecentoquaranta/00) a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009,oltre ad euro 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. Dalla data della presente delibera fino all'effettivo soddisfo, andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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