F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Davide DI PAOLO / S.S. CASSINO s.r.l. (103/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Davide DI PAOLO / S.S. CASSINO s.r.l. (103/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 2 febbraio 2011 1'allenatore dilettante signor Davide Di Paolo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la S.S. Cassino S.r.l. nella stagione sportiva 2009/2010 come allenatore della squadra partecipante al Campionato giovanile "Giovanissimi Coppa Lazio". Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 7 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio annuale di tesseramento di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) in tre rate bimestrali di € 1.000,00 le prime due ed € 1.600,00 la terza. Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Cassino S.r.l. di corrispondergli la somma di € 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico avendo ricevuto dalla Società solo l'importo di € 1.080,00 (milleottanta/00). Il signor Di Paolo richiede inoltre sulla predetta cifra gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'interessato reclama altresì un rimborso spese pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni volta in cui si a recato agli allenamenti o alle gare ufficiali. In data 11 aprile 2011 la Lega Italiana Calcio Professionisti risponde alla richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrate affermando che presso di loro a depositato un accordo economico riferito al signor Di Paolo e la S.S. Cassino S.r.l.. La Società S.S. Cassino S.r.l., con lettera raccomandata del 26 marzo 2011, ha controdedotto affermando che il signor Di Paolo non vanta alcun credito nei suoi confronti essendo stato lo stesso pienamente soddisfatto di ogni sua spettanza e "ad inconfutabile riprova di ciò, si produce in allegato espressa dichiarazione liberatoria rilasciata dal reclamante in favore della resistente in data 5 marzo 2010 (v. all. 1): in essa, il DI PAOLO afferma testualmente di non aver nulla a pretendere dalla s.s. cassino s.r.l., avendo percepito tutto quanto dovuto in relazione ai compensi contrattuali pattuiti con la Società ". Per la Società tale comportamento vale "addirittura ad integrare i presupposti di una chiara ed inoppugnabile responsabilità ex art. 1 comma 1 del C.G.S. in capo al suindicato allenatore, tale da imporre l'intervento della Procura Federale per i provvedimenti di competenza a carico dello stesso". Il signor Di Paolo, con sua raccomandata del 5 aprile 2011, nel segnalarecthe la predetta quietanza liberatoria non era allegata alla lettera inviatagli dalla S.S. Cassino S.r.l., ribadisce quanto affermato nel ricorso introduttivo precisando, tra l'altro, l'anomalia che l'ultimo versamento dal lui ricevuto di € 360,00 sarebbe avvenuto in data 12 marzo 2011 e cioè in data successiva alla sopra richiamata quietanza liberatoria. L'allenatore conclude le sue controdeduzioni affermando che "poiché la realtà dei fatti e esattamente quella teste riassunta, eventuali documenti in contrasto con quanto sopra, devono ritenersi frutto di falsa sottoscrizione, di falsificazione/abuso di documento diverso, ovvero di vero e proprio raggiro". A fronte delta specifica richiesta di intervento della Procura Federate formulata dalla S.S. Cassino S.r.l. e considerata la particolare gravità di quanto asserito dal signor Davide Di Paolo, il Collegio ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del C.G.S.. La Procura Federale con lettera del 19 gennaio 2012, Prot. 4646 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore a seguito della richiesta della Segreteria di questo Collegio del 13 luglio 2011, Prot. 103/01/27. Dall'esame del documento trasmesso, in particolare dalla lettura delle verbalizzazione delle audizioni effettuate meticolosamente dal collaboratore della Procura, emergono chiaramente i comportamenti contrastanti sia dell'allenatore signor Di Paolo, sia della S.S. Cassino S.r.l.. L'allenatore infatti, nel confermare che non ricorda assolutamente di aver firmato alcuna dichiarazione liberatoria, ammette pero che forse la firma apposta sotto la predetta dichiarazione liberatoria potrebbe essere la sua, ma considerato "che mi hanno fatto firmare una serie di documenti che dicevano dovevano servire per le ritenute di acconto quindi potrebbe essere che con l'inganno io senza saperlo abbia firmato anche questa". Di converso non si comprende perchè la S.S. Cassino S.r.l., essendo in possesso di un'esaustiva dichiarazione liberatoria datata 5 marzo 2010, abbia provveduto, sette giorni dopo, a consegnare all'allenatore un assegno circolare a lui intestato datato 12 marzo 2010. La natura del titolo di credito, che come noto viene compilato esclusivamente dalla banca emittente con la data della sua effettiva messa in circolazione, non consente di ipotizzare la consegna dell' assegno circolare al signor Di Paolo al momento della firma della dichiarazione liberatoria. Come viene più volte confermato nelle varie audizioni effettuate dal collaboratore della Procura Federale, la S.S. Cassino S.r.l. nel periodo settembre/ottobre 2010 e pertanto sempre dopo la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria in argomento, ha intrattenuto quasi tutti i propri collaboratori che potevano vantare dei crediti nei suoi confronti, per cercare di trovare una soluzione transattiva. Non si comprende l'utilità/opportunità di rivolgere detta proposta anche al signor Di Paolo essendo la Società in possesso di un documento che la garantiva ampiamente da qualsiasi ulteriore richiesta. Forse quest'ultima circostanza viene determinata dal cambio dell'Amministratore Unico in seno alla Società, proprio in quel periodo, che ha visto il signor Benito Coppola subentrare in tale carica al signor Domenico Verdone. Si precisa che il Di Paolo ha rifiutato i mille euro propostigli richiedendone almeno milleottocento a fronte dei duemilacinquecentoventi che lui asseriva di vantare. Così come riportato nelle conclusioni della relazione della Procura Federale "appare difficile capire come l'atteggiamento del Di Paolo possa essere confortato da dati più empirici per avvalorare la tesi che ancora questi vanti un credito nonostante la Dichiarazione Liberatoria firmata. Risulta difficoltoso dimostrare che tale dichiarazione sia stata estorta al denunciante (ammesso che l'abbia firmata senza volerlo) o se sia stata contraffatta la firma che il Di Paolo afferma aver apposto lui". Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella relazione della Procura Federale ed analizzate le considerazioni sopra riportate, non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell'allenatore signor Davide Di Paolo. Il Collegio decide altresì che la Segreteria del Collegio Arbitrate, nel comunicare 1'esito della vertenza alla Procura Federale così come richiesto dalla stessa, le trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del C.G.S. e per la violazione commessa dalle parti nel prevedere, nell'accordo economico, un massimale superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera è inappellabile.
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