F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Stefano ROSSI / A.S.D. BASSIANO (183/01) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Stefano ROSSI / A.S.D. BASSIANO (183/01) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Stefano Rossi, assunto in qualità di allenatore di 1° squadra della Società A.S.D. Bassiano, partecipante al Campionato Regionale del Lazio di Promozione, ricorre in data 15 giugno 2011, richiedendo il pagamento di € 7.500,00 quale compenso residuo per la stagione sportiva 2010/2011, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente asserisce che l'accordo stipulato, regolarmente depositato, prevedeva che la Società corrispondesse la somma annuale di € 9.500,00 da pagarsi in tre rate cos! suddivise: prima rata al 23 giugno 2010 di € 2.000,00;seconda rata al 10 novembre 2010 di € 3.500,00; terza rata al 10 gennaio 2011 di € 4.000,00= Lo stesso allenatore conferma che la prima rata a stata regolarmente pagata con assegno bancario. Lamenta il mancato pagamento della seconda e terza rata per un totale di € 7.50000= La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 28.09.2011, da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto precisando che al ricorrente sono stati corrisposti, oltre all'assegno di € 2.000,00, una ulteriore somma di € 4.800,00 in contanti. Tale somma sarebbe stata consegnata alla presenza del presidente e di due dirigenti. L'allenatore replica dicendo che non esiste alcun pagamento in contanti, non a stata sottoscritta alcuna ricevuta di quietanza e la Società non ha fornito alcuna prova di tale pagamento. Nuova replica della Società che conferma la consegna di € 4.800,00 in contanti avvenuta alla fine del mese di gennaio/inizio febbraio 2011. Non fornisce ulteriori dati al riguardo. Il ricorrente ha fatto pervenire altre osservazioni, insistendo sulla mancata corresponsione della cifra residua di € 7.500,00. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato the la A.S.D. Bassiano non ha prodotto alcuna valida documentazione a supporto del presunto pagamento; prende alto che la richiesta del ricorrente a legittima. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per € 7.500,00. Tale cifra e il risultato di quanto previsto dal contratto sottoscritto e depositato (€ 9.500,00) e quanto ricevuto come prima rata in acconto (€ 2.000,00). P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Bassiano di corrispondere l'importo di € 7.500,00 oltre gli interessi equitativamente calcolati in € 138,00, per un totale complessivo di € 7.638,00. Nulla e dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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