F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Davide GOUSSE / U.S.D. CIRIE’ ORBASSANO (198/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Davide GOUSSE / U.S.D. CIRIE' ORBASSANO (198/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI L' allenatore di BASE "UEFA B", Davide Gousse, iscritto all'Albo dei tecnici del S.T. della F.I.G.C., con ricorso del 29/06/2011, ha adito questo Collegio Arbitrate perche gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della U.S.D. Ciriè Calcio, attuale A.S.D. Ciriè Orbassano, della somma di E. 6.000,00, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente a sostegno del suo reclamo ha allegato copia dell'accordo economico sottoscritto,in data 26/07/2010, con il legale rappresentante della U.S.D. Ciriè Calcio, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta delta L.N.D.-F.I.G.C., da cui si evince che per l'incarico di allenatore della prima squadra, della stagione sportiva 2010/2011, veniva riconosciuto un premio di tesseramento di € 6.000,00, da pagarsi in n. 10 rate di € 600,00 cadauno ed avente tutte scadenze al 15 di ogni mese a partire da settembre e fino a giugno dell'anno successivo. Il ricorrente ha, altresì, allegato la comunicazione dell' esonero ricevuto dalla Società sopra citata, a far data dal 18/10/2010, la richiesta emissione tessera da tecnico (anno 2010/2011) e la comunicazione della Società, inviata al tecnico ed at Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in cui viene precisato l'errore commesso per la stagione sportiva indicato sulle carte del tesseramento, specificando che la stagione a 2010/2011, nonché la comunicazione inviata alla U.S.D. Ciriè Calcio di restare a disposizione della stessa fino al temine della stagione sportiva. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha accertato l'avvenuto deposito del contratto in questione presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta delta L.N.D. Con raccomandata del 04/10/2011, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha richiesto alla A.S.D. Ciriè Orbassano, ex U.S.D. Ciriè Calcio, le eventuali controdeduzioni circa il reclamo del ricorrente Gousse ed a quest'ultimo le eventuali controdeduzioni. Nulla la convenuta ha fatto pervenire. Alla luce dei fatti sopra esposti ed alla documentazione acquisita in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dal tecnico Gousse Davide a meritevole di accoglimento. Al ricorrente, infatti, spettano E. 6.000,00 per la stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso prodotto da Gousse Davide e dichiara l'obbligo della A.S.D. Ciriè Orbassano, ex Ciriè Calcio, di corrispondere al sopracitato la somma di € 6.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 52,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di E 6.052,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it