F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / A.S. TERRACINA 1925 s.r.l. (199/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / A.S. TERRACINA 1925 s.r.l.
(199/01)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO
Con ricorso del 30/06/2011, 1'allenatore di BASE "UEFA B" Francesco Barbatella,iscritto all'Albo dei Tecnici del S.T. delta F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S. Terracina 1925 s.r.l., della somma di € 7.500,00, oltre agli interessi legali, al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria ed ogni soddisfo di ogni eventuale ed ulteriore occorrenda.
A sostegno del suo proposito il ricorrente ha allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto con il legale rappresentante della A.S. Terracina 1925 s.r.l., partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. F.I.G.C., da cui si evince che, per l'incarico di allenatore della 1 ° squadra, stagione sportiva 2009/2010, veniva riconosciuto un premio di
tesseramento di € 7.500,00, da pagarsi in 5 ratei di €.1.500,00 cadauno, aventi tutte scadenze al 30 di ogni mese, a partire da settembre 2009 e fino al mese di giugno 2010.
L'accordo sopracitato a stato depositato c/o il competente Comitato Regionale della L.N.D.-
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 05/10/2011, ha richiesto alla A.S.D. U.S. Terracina le eventuali controdeduzioni circa il reclamo del ricorrente Barbabella ed a quest'ultimo le eventuali controdeduzioni.
La Società A.S.D. U.S. Terracina Calcio, numero di matricola 932238, con raccomandata del 18/10/2011, ha fatto pervenire una comunicazione in cui disconosce il sig. Barbabella Francesco quale tesserato nel suo organico e comunica, altresì, di essersi costituita nel mese di luglio 2011; inoltre, fa sapere che probabilmente il Barbabella possa essere stato tesserato con la Società sportiva A.S. Terracina 1925, non più esistente.
Da verifiche effettuate presso gli uffici della F.I.G.C., la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha riscontrato che la A.S. Terracina 1925 s.r.l. ha cessato tutte le attività al termine della stagione sportiva 2010/11.
11 Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene it ricorso meritevole di
accoglimento.
Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa del ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. Terracina 1925 s.r.l. di
corrispondere all'allenatore Francesco Barbabella la somma di € 7.500,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.550,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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