F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Pino MURGIA / A.S.D. TORTOLI’ CALCIO 1953 (202/01) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA: all. Pino MURGIA / A.S.D. TORTOLI' CALCIO 1953
(202/01)
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sebastiano SCARFATO
L'allenatore dilettante Pino Murgia, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 29.06.2011 avverso l'A.S.D. Tortoli (OG ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 7.500,00 come da contratto sottoscritto oltre agli interessi di mora.
Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.
Tale contralto a stato sottoscritto senza data reca la durata dal 01.08.2009 a! 30.06.2010= Figura un premio di tesseramento da pagarsi in unica soluzione per l'importo complessivo di € 7.500,00
quale compenso globale annuo.
La Società , ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato inoltre che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Pino Murgia l'A.S.D. Tortola nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Murgia contro l'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa.
Fa obbligo all'A.S.D. Tortoli' di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 7.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2009/2010.
Sull'importo di € 7.500,00 vengono equitativamente calcolati € 170,00 per accessori.
L'importo complessivo dovuto e pari ad € 7.670,00.
Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data di effettivo soddisfo.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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