F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA : all. Marco SCORSINI / A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924 (3/12) ARBITRI : sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA : all. Marco SCORSINI / A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924
(3/12)
ARBITRI : sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 4/07/2011, l'allenatore di Base Uefa B Marco SCORSINI scritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento di euro 5829,00 (cinquemilaottocentoventinove/00) a saldo delle sue spettanze, per il premio di
tesseramento pattuito fra le parti per la stagione sportiva 2010/2011 e il rimborso spese secondo l’art. 2 b maturato fino alla data dell'esonero comunicatogli dalla Società in data 7/10/2010 oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
L'allenatore altresì produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda, mentre la Società convenuta, formalmente invitata a replicare in data 24/10/2011 dalla Segreteria del Collegio Arbitrale, controdeduceva con memoria del 5/11/2011 nella quale affermava che la richiesta
economica fatta dal sig. SCORSINI era infondata a causa del mancato adempimento contrattuale. La Società sostiene che in seguito all'esonero da allenatore della prima squadra partecipante al
campionato di Promozione Regionale Laziale, il tecnico ha mancato al suo impegno contrattuale, rinunciando ad accettare nuove mansioni, notificategli dalla S.S. NUOVA CASSINO 1924 in data 11/01/2011, le quali prevedevano la conduzione tecnica della prima squadra femminile iscritta al campionato Regionale di serie C a partire dal 19/01/2011.
Il 15/01/2011 l'allenatore, ribadisce di rimanere a disposizione della Società sopraccitata fino al
30/06/2011, per l'incarico di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di
promozione come controfirmato nell'accordo economico, che sempre secondo le normative vigenti stabiliscono che tale mansione può essere cambiata solo dietro consenso scritto da parte
dell'allenatore.
Il 26/01/2011 la Società contestava con una Raccomandata indirizzata all'allenatore, l'assenza
ingiustificata al nuovo incarico conferitogli e l'inadempimento contrattuale per le ragioni sopra
esposte; la stessa si vede costretta a sospendere i pagamenti pattuiti e ad avviare procedure federali di rito per la risoluzione contrattuale.
L'Allenatore dal canto suo sempre con raccomandata del 2/02/2011, confermava le sue richieste ed evidenziava che le sue buone ragioni erano confermate dal punto 4 del protocollo d'intesa che
regolamenta gli accordi fra le Società di L.N.D. e Allenatori. Inoltre presentava una serie di
documenti che provano che nel corso dei mesi in cui ha operato per la Società, non ha mai cambiato la sua residenza, contrariamente a quanto affermato dalla stessa Società.
Da accertamenti svolti presso il C.R. Lazio della LND da parte della Segreteria di questo Collegio, e emerso che l'accordo economico a stato depositato unitamente al modulo di tesseramento il
21/10/2010 dalla A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924 e prevede un compenso annuo di euro
9.500,00 (novemilacinquecento/00), suddiviso in quattro ratei da pagarsi alle seguenti scadenze:
10/09/2010 euro 2375,00 ; 10/11/2010 euro 2375,00 ; 10/01/2011 euro 2375,00 ; 10/04/2011 euro 2375,00
Il Collegio Arbitrate visti gli atti sopra esposti, in ordine ai fatti sopra richiamati, ritiene il ricorso proposto dal ricorrente Marco Scorsini meritevole di accoglimento.
Spettano al ricorrente euro 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00) relativi ai ratei non pagati del 10/01/2011 e del 10/04/2011, più euro1.079,00 (millesettantanove/00) per spese documentate riguardanti l’art. 2b dell'accordo economico.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dal sig. Marco SCORSINI e dichiara l'obbligo
della A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924 di versare al sopracitato allenatore la somma di
euro 5.829,00 (cinquemilaottocentoventinove/00)a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011, oltre a euro 85,00 per interessi equitativamente calcolati.
Dalla data delta delibera e fino all'effettivo soddisfo, andranno calcolati gli interessi legali. Nulla e dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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