F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Michele DE LUCA / A.S.D. ROSE CALCIO 2010 (7/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Michele DE LUCA / A.S.D. ROSE CALCIO 2010 (7/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 5 luglio 2011 l'allenatore dilettante signor Michele De Luca, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S. Gim Rose A.S.D. attualmente chiamata ASD Rose Calcio 2010 a seguito di cambio di denominazione, partecipante al campionato di 1 ^ Categoria Calabrese nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1 ° settembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) da corrispondersi in otto rate mensili e più precisamente la prima di euro 1.600,00 alla sottoscrizione dell'accordo e le restanti sette da euro 800,00 al termine di ogni mese partendo dal settembre 2010 sino al marzo 2011. Con il reclamo in esame, il signor De Luca, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Rose Calcio 2010 di corrispondergli l'importo di € 800,00 (ottocento/00) non avendo percepito la seconda rata prevista dall'accordo e scadente il 30 settembre 2010, oltre ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per rimborsi spese correttamente calcolati e cosi per complessivi € 1.050,00 (millecinquanta/00). Il signor De Luca richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 27 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera trasmessa via fax del giorno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 24 ottobre 2011, ricevute rispettivamente il 28 ottobre ed il 2 novembre successivi, ha invitato la ASD Rose Calcio 2010 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che la ASD Rose Calcio 2010 nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Rose Calcio 2010 all'allenatore signor Michele De Luca la somma di € 1.100,00 (millecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 800,00 (ottocento/00), ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per rimborsi spese ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00 (cinquanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it