F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Marco SPANO / A.S.D. TUSCANIA CALCIO (8/12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Marco SPANO / A.S.D. TUSCANIA CALCIO (8/12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI Con ricorso datato 06/07/2011, l'allenatore Sig. Spano Marco, assunto dalla A.S.D. Polisportiva TUSCANIA BOLSENA, partecipante al campionato I° Categoria, Girone A del C.R. Lazio, quale tecnico per la stagione 2010-2011, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla A.S.D. TUSCANIA CALCIO di corrispondergli la somma complessiva di € 750,00, di cui € 250,00, pari alla meta della rata relativa al mese di marzo 2011 ed € 500,00 relativa alla rata del mese di aprile 2011, quale saldo per premio di tesseramento, oltre interessi legali e rivalutazione così come precisati in ricorso. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, depositato, presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D., in data 04/10/2010, stipulato con la A.S.D. Polisportiva TUSCANIA BOLSENA, per la somma complessiva di € 4.000,00, oltre rimborso spese. La A.S.D. TUSCANIA CALCIO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha fatto pervenire missiva con la quale precisava che la A.S.D. Polisportiva TUSCANIA BOLSENA, ora A.S.D. TUSCANIA CALCIO, non potesse entrare nel merito dei rapporti con il ricorrente, ivi compresi quelli di carattere patrimoniale, poiché gli stessi erano sempre stati intrattenuti con il Sig. Bacocco Franco, presidente e dirigente responsabile della A.S.D. Polisportiva TUSCANIA BOLSENA, il quale non avrebbe mai consegnato la documentazione contabile afferente la gestione di quest'ultima società. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso a meritevole di accoglimento, ritenendo che le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D. TUSCANIA CALCIO hanno ad oggetto rapporti interni tra le due società e che quest'ultima è responsabile anche delle esposizioni debitorie assunte dalla A.S.D. Polisportiva TUSCANIA BOLSENA, nei cui rapporti e subentrata. L'eccezione sollevata dalla Società non può trovare accoglimento in quanto 1'A.S.D. Tuscanica Calcio deve subentrare in tutti i rapporti dell'A.S.D.Polisportiva TUSCANIA BOLSENA,della quale ha mantenuto lo stesso numero di matricola federale (932217),come risulta dall'accesso all'anagrafe federale e che altresì risulta riportato sulla carta intestata dell'odierna resistente. P.Q.M. Delibera di fare obbligo alla A.S.D. TUSCANIA CALCIO di pagare in favore del Sig. Spano Marco, la somma complessiva di € 750,00, oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all'effettivo soddisfo La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it