F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA:all.Antonio GARGIULO / U.S. SERINO 1928 (15/12) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA:all.Antonio GARGIULO / U.S. SERINO 1928 (15/12) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 26/07/2011, 1'allenatore di BASE "UEFA B" sig. Antonio Gargiulo, iscritto all'Albo dei Tecnici del S.T. delta F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate perche gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della U.S. Serino 1928, della somma di C. 8.625,00, oltre agli interessi di mora al tasso legale. Il ricorrente, a difesa della sua tesi, ha allegato copia dell'accordo economico, datato 20/07/2010, sottoscritto con il legale rappresentante della U.S. Serino 1928, partecipante al Campionato di eccellenza del Comitato Regionale Campania della L.N.D.-F.I.G.C., da cui si ricava che per l'incarico di allenatore della 1° squadra, stagione sportiva 2010/2011, veniva riconosciuto un premio di tesseramento annuale di € 11.500,00, da pagarsi in 8 rate di € 1.437,50 cadauna, aventi tutte scadenze alla fine del mese, a partire da settembre 2010 e fino ad aprile 2011, oltre al rimborso di spese per viaggi, come stabilito da legge. Ha, altresì, allegato copia di richiesta emissione tessera da tecnico con la U.S. Serino 1928, datato 23/09/2010, copia di c.c.p., intestato al S.T., anno sportivo 2010/2011 e, copia di raccomandata a.r. inviata dall'avv. Bruno Ciriello il quale, per nome e per conto del tecnico, ha sollecitato la sopracitata Società al pagamento delle rate mensili relative ai mesi di novembre e dicembre 2010 e quelle di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2011, per un importo totale di € 8.625,00. Inoltre, ha allegato copia della risposta formulata dal Presidente della U.S. Serino 1928, datata 03/06/2011 il quale respinge gli addebiti mossi ricordando che sono stati erogati soldi in contanti, così come richiesti dal ricorrente. Inoltre, considerato che possono essere stati commessi errori di contabilità, richiede un preciso e dettagliato prospetto della somma reclamata. In data 15/06/2011, l'avv. Bruno Cirillo, difensore del ricorrente Gargiulo, in risposta alla comunicazione del 03/06/2011, ribadisce che: a) l'importo richiesto dal suo assistito pari ad €. 8.625,00 a assolutamente corretto, b) all'assegnazione dell'incarico affidato al Gargiulo veniva riconosciuto un premio di tesseramento di €. 11.500,00, da pagarsi in rate mensili di € 1.437,50 a partire dal 30/09/2010 e fino al 30 aprile 2011 e, pertanto, moltiplicando l'importo di € 1.437,50 per sei mesi si ottiene esattamente il suindicato importo di C. 8.625,00; c) che, ancora, nell'accordo economico veniva riconosciuto un rimborso spese viaggi come per legge. Il Presidente della U.S. Serino 1928, in risposta al ricorso del ricorrente Gargiulo, riguardante i pagamenti relativi alla stagione sportiva 2010/2011 comunica che lo stesso non ha nulla a pretendere in quanto, in più riprese sono state versate somme di denaro in contanti, alla presenza di persone, somme che Sono andate oltre il dovuto. Inoltre, dopo 1'ennesima sconfitta lo stesso non si e presentato agli allenamenti comunicando ad alcuni dirigenti le sue dimissioni per presentarsi quasi a fine campionato. Viene allegato un prospetto con le indicazione di numeri di assegni, di importi in euro ed aventi scadenze degli stessi. Il totale degli assegni a pari ad € 12.000,00, totale di somme in contanti, pari ad € 2.450,00, per un totale complessivo di € 14.450,00 (vengono allegati copie di assegni emessi nell'anno 2010 e 2011). Il ricorrente, sulle osservazioni mosse dalla Società, in particolare, di aver corrisposto tutto il dovuto facendo, tra l'altro riferimento a 2 assegni di circa € 3.000,00 cadauno, rispettivamente del 30/07/2010 e 30/08/2010 e sulle dimissioni da lui prodotte, sono infondate. Il ricorrente, continua, sostenendo che gli assegni di E. 3.000,00 cadauno sono stati rilasciati dal sig. De Piano nella qualità di Presidente della Società U.S. Serino 1928, stagione sportiva 2009/2010. Successivamente, la Società a stata ceduta al sig. Di Zenzo Donato con il quale a stato stipulato l'accordo per la stagione sportiva 2010/2011; che nell'accordo non vi sono riferimenti ad assegni per luglio 2010 e per agosto 2010 anche se la decorrenza e dal 9/08/2010; che appare strano che vengano pagati ratei prima di svolgere l'attività; pertanto, appare evidente che le memorie della U.S. Serino 1928 sono "pretestuose e dilatorie nonchè senza alcun fondamento". Vengono, quindi, confermate le richieste avanzate in ricorso. Il ricorrente, ha allegato, altresì, la comunicazione inviata alla U.S. Serino 1928, al Comitato Regionale Campania della L.N.D. di Napoli, al Settore Tecnico ed A.I.A.C., con la quale in data 27/12/2010, il ricorrente ha comunicato che dal 07/12/2010 veniva verbalmente esonerato dall'incarico di allenatore della U.S. Serino 1928 e, pertanto, restava a disposizione fino al termine della stagione sportiva. Il sig. Di Zenzo Donato, nella sua qualità di Presidente della convenuta, in data 17/08/2011 ha contestato quanto affermato dall'allenatore Gargiulo, in particolare, circa i pagamenti spettanti per la stagione 2010/2011, in quanto tutti liquidati, cosi come previsto e come risulta dagli assegni prodotti. Continua sostenendo che a pretestuosa e priva di fondamento la circostanza che gli assegni di € 3.000,00 cadauno, essendo stati firmati e rilasciati dal sig. De Piano Nicola e non dal sig. Di Zenzo Donato, Presidente attuale, sarebbero relativi alla stagione precedente. Ancora, per dovere di chiarezza e verità evidenza che: 1- l'avvicendamento tra vecchia e nuova gestione Societaria ha inizio dal 1/07/2010; 2 le trattative con il sig. Gargiulo, per la stagione 2010/2011, sono state intavolate già nel mese di luglio 2010; 3 - il sig. De Piano Nicola, firmatario degli assegni in questione a anche dirigente nella stagione sportiva 2010/2011, così come riconosciuto dallo stesso ricorrente con la lettera di riscontro al suo "fantomatico esonero"; 4 il sig. De Piano Nicola, pertanto, secondo quanto asserito dal Gargiulo, avrebbe avuto il potere esonero, ma non si capisce perchè, e non abbia potuto invece, firmare gli assegni per la stagione 2010/2011, come avvenuto, avendone tutti i poteri in qualità di dirigente per la stagione in contestazione; 5 - nelle more della conclusione dell'iter burocratico relativo al suo perfezionamento la nuova gestione della Società ha operato utilizzando il precedente conto corrente; 6 il nuovo conto corrente Societario viene aperto il 20/10/20 10, (cosi come documentato). Pertanto, appare evidente che gli assegni contestati sono relativi alla stagione sportiva 2010/2011 e, quindi, le richieste del ricorrente Gargiulo sono infondate e il ricorso da rigettare. Nella replica del 13/09/2011, il Gargiulo rigetta le osservazioni fatte dal Presidente della U.S. Serino 1928, in quanto infondate e pretestuose perche non supportate da documentazione probante. Infatti, al fine di ribadire che gli assegni n. 1000087220 e 1000099511, rilasciati dal sig. De Piano Nicola nella sua qualità di Presidente della U.S. Serino, per la stagione 2009/20101, in realtà si riferiscono alla stagione successiva (2010/2011). La tesi riportata dalla controparte, continua il ricorrente, si evidenzia chiaramente se si fosse alle seguenti circostanze "documentali e non contrastate da controparte": a- per la stagione sportiva 2010/2011 la rappresentanza della Società apparteneva al sig. Di Zenzo Donato, il quale ha sottoscritto il 20 luglio 2010 l'accordo economico; b- nel sopracitato accordo economico a stato scritto che il pagamento del premio tesseramento deve partire dal 30/09/2010 e deve essere di otto rate di €. 1.437,50, e che, quindi, i pagamenti effettuati in precedenza possono riferirsi alla stagione sportiva 2010/2011. c- Risulta illogico e paradossale che una Società paghi, oltre la meta dell'ingaggio al proprio allenatore prima dell'inizio del campionato e, tra l'altro, in contrasto con le scadenze contrattuali. Circa la questione esonero, ritiene di non aggiungere nulla più di quanto già detto, pertanto insiste nel vedersi accolto il ricorso e le richieste in esse contenute. Da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale presso il competente Comitato Regionale Campania della L.N.D., a emerso che il contratto/accordo economico intercorso tra le parti, a stato depositato il 10/10/2010. Il Collegio Arbitrale, letti gli atti acquisiti ritiene che it ricorso prodotto dall'allenatore Antonio Gargiulo a meritevole di parziale accoglimento. Il ricorrente nella sua richiesta fa riferimento alla somma di € 8.625,00, riferita ai mesi di novembre e dicembre 2010, nonchè a quelli di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2011. La Società, invece, fornisce la prova di pagamenti, avvenuti a mezzo assegni bancari, per un importo di € 12.000,00, di cui € 6.000,00 pagati con assegni bancari di € 3.000,00 cadauno, datati 30/07/2010 e 30/08/2010, che, sicuramente dovranno essere ricondotti a pagamenti effettuati alla stagione sportiva diversa da quella in questione(2010/2011). Le eventuali somme versate al ricorrente in contanti, non avendo la Società convenuta portato prove di pagamento (€ 2.450,00), non possono essere considerate Pertanto, al ricorrente spettano € 5.500,00, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.550,00. P.Q.M. II Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto da Antonio Gargiulo e dichiara l'obbligo della U.S. Serino 1928 di corrispondere al sopracitato la somma di € 5.500,00, a saldo delle sue spettanze, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.550,00. Dalla data delta delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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