F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Salvatore CARDAMONE / U.S.D. CALCIO MONTENERO (16/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Salvatore CARDAMONE / U.S.D. CALCIO MONTENERO (16/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 13 luglio 2011 l'allenatore dilettante signor Salvatore Cardamone, ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S.D. Calcio Montenero partecipante al campionato di Eccellenza Girone B nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 26 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 11.000,00 (undicimila/00) da corrispondersi in dieci rate di € 1.100,00 ciascuna con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese ad iniziare dal 30 agosto 2010 per terminare il 31 maggio 2011. Il tecnico ha fatto altresì presente di essere stato esonerato in data 22 novembre 2010 ed at riguardo si a cautelato inviando una raccomandata alla società datata 7 febbraio 2011 con la quale si metteva a disposizione della stessa sino alla fine del campionato. Con il reclamo in esame, il signor Cardamone chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Calcio Montenero di corrispondergli l'importo di € 9.900,00 (novemilanovecento/00) avendo percepito esclusivamente la prima rata del premio di tesseramento concordato. Il signor Cardamone richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Molise, su richiesta del 27 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 4 novembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 27 ottobre 2011, ricevute rispettivamente il 3 ed il 4 novembre successivi, ha invitato la U.S.D. Calcio Montenero a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Collegio,esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che la U.S.D. Calcio Montenero nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Calcio Montenero, di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Cardamone la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 9.900,00 (novemilanovecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad f 100,00 (cento/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it