F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Vito COMMISSO / S.S.D. SAPRI CALCIO srl (18/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Vito COMMISSO / S.S.D. SAPRI CALCIO srl (18/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Vito Commisso, assunto in data 27 agosto 2010 in qualità di allenatore in seconda della 1° squadra della Società S.S.D. Sapri Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Girone I, ricorre in data 14 luglio 2011, richiedendo it pagamento di € 14.000,00 quale compenso per la stagione sportiva 2010/2011. Asserisce che a fronte di accordo stipulato con il quale la Società si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di € 14.000,00 da pagarsi in otto rate di € 1.500,00 cadauna con scadenze mensili da settembre 2010 ad aprile 2011 ed un'ultima rata di € 2.000,00 da pagarsi nel mese di giugno 2011, nulla ha percepito. La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, nulla ha contro dedotto. Il Dipartimento Interregionale L.N.D., su richiesta della Segreteria del Collegio, ha comunicato che 1'accordo economico stipulato tra la Società S.S.D. Sapri Calcio srl ed il signor Vito Commisso, relativo alla stagione sportiva 2010/2011, non a stato depositato. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato che la S.S.D. Sapri Calcio srl non ha fatto pervenire alcuna deduzione; prende atto che la richiesta del ricorrente è legittima. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per € 14.000,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla S.S.D. Sapri Calcio srl di corrispondere 1importo di €14.000,00 al ricorrente signor Vito Commisso. Per il mancato deposito del contratto economico,da parte dell'allenatore,si trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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