F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA : all. Alessandro LONGO / A.S. CALCIO FASANO (20/12) ARBITRI :sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12
VERTENZA : all. Alessandro LONGO / A.S. CALCIO FASANO
(20/12)
ARBITRI :sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 18/07/2011, l'allenatore Alessandro LONGO iscritto nei ruoli del S.T. della
F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della A.S. CALCIO FASANO della somma di euro 16.281,56 (sedicimiladuecentoottant'uno/56), a saldo delle sue spettanze, per premio tesseramento stagione 2010/2011 e spese sostenute.
11 ricorrente a sostegno della sua richiesta, ha allegato copia dell'accordo sottoscritto in data
8/09/2010 con il legale rappresentante della A.S. CALCIO FASANO, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Pugliese, nella quale a stato stabilito un premio tesseramento annuo di euro
11.500,00 (undicimilacinquecento/00), da pagarsi in dieci ratei mensili di euro 1150,00 (millecentocinquanta/00) dal 30/09/2010 al 30/06/2011, oltre alle spese maturate in base all'art.2b calcolate in euro 7281,56 (settemiladuecent'ottantuno/56).
Il sig. Longo inoltre dichiara di essere stato esonerato in data 21/02/2011 e di aver ricevuto dalla Società un acconto complessivo di euro 2500,00 (duemilacinquecento/00).
Il Comitato Regionale Puglia, su richiesta del 27/10/2011 del Segretario del Collegio Arbitrale con fax del 27/10/2011, ha trasmesso copia del contratto depositato in data 8/09/2010.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società, regolarmente invitata con Raccomandata A/R del 27/10/2011 da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrate, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. CALCIO FASANO di
corrispondere all'allenatore Alessandro LONGO, la somma complessiva di euro 16.281,56
(sedicimiladuecentoottant'uno/56) relativa al saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva
2010/2011, oltre a euro 244,22 (duecentoquarantaquattro/22) per gli interessi legali equitativamente calcolati.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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