F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Luigi CARIDI / A.S.D. SAN LUCA (22/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Luigi CARIDI / A.S.D. SAN LUCA (22/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 19 luglio 2011 l'allenatore dilettante signor Luigi Caridi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. San Luca partecipante al campionato di Promozione Calabrese nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 20 agosto 2010, la suindicata Society si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da corrispondersi in quattro rate e più precisamente due rate di € 1.500,00 (millecinquecento/00) scadenti il 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2010 ed altre due rate di € 2.000,00 (duemila/00) con scadenza il 30 dei mesi di marzo e di aprile 2011. Con il reclamo in esame, il signor Caridi chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. San Luca di corrispondergli l'importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento) avendo percepito esclusivamente € 3.500,00 (tremilacinquecento) del premio di tesseramento concordato. Il signor Caridi richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato dall'esame del quale risulta che sullo stesso a fronte delle scadenze, analoghe all'accordo prodotto dall'allenatore, non sono stati riportati i singoli importi mentre corrisponde l'intero importo dell'accordo di settemila euro. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 6 dicembre 2011, ricevute rispettivamente il 13 ed il 14 dicembre successivi, ha invitato la A.S.D. San Luca a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che la A.S.D. San Luca nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. San Luca, di corrispondere all'allenatore signor Luigi Caridi la somma di € 3.530,00 (tremilacinquecentotrenta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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