F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Carmelo LO GIACCO / A.S.D. FIUMEFREDDESE FC (29/12) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Carmelo LO GIACCO / A.S.D. FIUMEFREDDESE FC (29/12) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 18 luglio 2009 l'allenatore di base Carmelo Lo Giacco ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 2.000,00 oltre gli interessi e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, da parte della Società FIUMEFREDDESE FC a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011. A sostegno del ricorso a stata depositata copia dell'accordo economico e sottoscritto tra le parti il 18 febbraio 2011 con la quale la Società suddetta si impegnava a corrispondere al Sig. Lo Giacco la somma di € 3.000,00 da pagarsi in unica soluzione, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato promozione, dal 18 febbraio 2011 al 30 maggio 2011. In data 6 dicembre 2011 la segreteria di questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata A.R. invitava la Società resistente a produrre proprie controdeduzioni e al reclamante eventuali osservazioni. A seguito di detta nota la Società Fiumefreddese controdeduceva precisando che il Sig. Lo Giacco era stato tesserato in data 18 febbraio 2011, ma the tale tesseramento veniva rigettato con comunicazione dell'Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. in data 04 marzo 2011, prot. 24387 in quanto già esisteva un responsabile della prima squadra, pertanto la Società riteneva nullo l'accordo in oggetto. La Società per il periodo dal 18 febbraio 2011 al 04 marzo 2011 giorno della comunicazione della tesserabilità da parte del settore tecnico della F.I.G.C., ha elargito un compenso di 1.000,00 euro. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento ritenendo valido l'accordo economico stipulato tra le parti in data 18/02/2011 a prescindere dalla comunicazione dell'Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. del 04/03/2011 di rigetto del tesseramento del Sig. Lo Giacco. Si ritiene che la Società al momento della stipula dell'accordo in oggetto doveva essere a conoscenza che esisteva già un responsabile della 1A squadra nella figura del Sig. Di Maria Alessandro. Infine si precisa che nulla rileva la nota della Società diretta all'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. di autorizzazione al tesseramento dell'allenatore Lo Giacco del 24/02/2011 essendo stato l'accordo in contestazione stipulato in data antecedente il 18/02/2011. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società A.S.D. FIUMEFREDDESE F.C. di corrispondere all'allenatore LO GIACCO CARMELO la somma di € 2.000,00 oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 2.020,00. Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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