F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Stefano PONTIS / A.S.D. CYNTHIA 1920 (30/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Stefano PONTIS / A.S.D. CYNTHIA 1920 (30/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA L'allenatore dilettante Stefano Pontis, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 22.07.2011 avverso l'A.S.D. Cynthia 1920 (RM ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 7.000,00 come da contratto sottoscritto oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di essere stato esonerato verbalmente in data 19.10.2010 e di aver richiesto in data 16.11.2010 comunicazione scritta dell'evento, peraltro mai ricevuta. Il C.R.Lazio ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto a stato sottoscritto in data 01 agosto 2010 e reca la durata dal 01.08.2010 al 30.06.2011. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in dieci rate di € 700,00 cadauna per l'importo-complessivo di € 7.000,00 quale compenso globale annuo. La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto richiedendo informazioni riguardanti l'allenatore per assenze ingiustificate del medesimo di oltre 20 giorni negli orari dell'allenamento. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Stefano Pontis l'A.S.D. Cynthia 1920 ha ritenuto di controbattere senza nulla produrre per la rescissione del contratto; prende atto the la richiesta dell'istante a pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pontis contro l'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo all'A.S.D. Cynthia 1920 di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 7.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011. Sull'importo di € 7.000,00 vengono equitativamente calcolati € 88,00 per accessori. L'importo complessivo dovuto a pari ad ,6 7.088,00. Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla a dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.GS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it