F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Giampaolo GENTILE / S.S.D. COMPRENSORIO ALTO TIRRENO (31/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all. Giampaolo GENTILE / S.S.D. COMPRENSORIO ALTO TIRRENO (31/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 22 luglio 2011 l'allenatore dilettante signor Giampaolo Gentile, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S.D. Comprensorio Alto Tirreno partecipante al campionato di Promozione Calabrese, Girone A nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 15 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) da corrispondersi in quattro rate e più precisamente due rate di € 2.000,00 (duemila/00) scadenti il 30 ottobre ed il 31 dicembre 2010 ed altre due rate di cui una di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) con scadenza il 28 di febbraio 2011 e l'altra di € 3.000,00 (tremila/00) con scadenza 30 aprile 2011. Con il reclamo in esame, il signor Gentile chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Comprensorio Alto Tirreno di corrispondergli l’importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) corrispondente alle ultime due rate del premio di tesseramento concordato non percepite. Il signor Gentile richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29 dicembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 dicembre 2011, ricevute ambedue il 13 dicembre successivo, ha invitato la U.S.D. Comprensorio Alto Tirreno a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre the la U.S.D. Comprensorio Alto Tirreno nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Comprensorio Alto Tirreno, di corrispondere all'allenatore signor Giampaolo Gentile la somma di € 5.555,00 (cinquemilacinquecentocinquantacinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 55,00 (cinquantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it