F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Oscare TUSI / A.S.D. SILVI (35/12) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 25/02/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 143 del 02/03/12 VERTENZA: all.Oscare TUSI / A.S.D. SILVI (35/12) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 27 luglio 2011 l'allenatore dilettante Tusi Oscare, assunto dalla società A.S.D. Silvi Calcio partecipante al campionato di 1A categoria girone E della Regione Abruzzo, in quality di tecnico per la stagione sportiva 2010/2011 ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 5.000,00 relativa al premio di tesseramento oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno del suo ricorso il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 14 settembre 2010, regolarmente depositata che prevedeva per la conduzione tecnica della squadra dal 01 settembre 2010 al 30 aprile 2011 un premio di tesseramento di € 5.000,00 da pagarsi in quattro rate di 1.250,00 euro cadauna con scadenza 30/10/2010; 31/12/2010; 28/02/2011 e 30/4/2011. In data 7 ottobre 2010 il Sig. Tusi veniva, via telefono esonerato; con nota del 11/10/2010 il medesimo ha comunicato alla società di rimanere a disposizione della stessa fino al 30 giugno 2011, termine della stagione sportiva. Il Presidente della società A.S.D. SILVI, Roberto Antonini in data 01 agosto 2011 ha inviato una nota con la quale, in relazione alla richiesta dell'allenatore del premio di tesseramento lo diffidava a diffondere tale falsità in quanto egli non aveva mai scritto e firmato nessuna scrittura privata riportante nè la cifra economica nè i termini di pagamento, dichiarava the non esiste nessun tesseramento, di non aver mai effettuato nessun telegramma e raccomandata di esonero, pertanto non era tenuto al pagamento di nessun emolumento. Si deve precisare the della suddetta lettera/diffida, nonostante l'invito della Segreteria del Collegio di portarla a conoscenza del ricorrente, agli atti non a data prova che ciò sia avvenuto. Il Collegio esaminata la documentazione vista la richiesta del Sig. Tusi a seguito dell'esonero avvenuto il 07 ottobre 2010 ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la lettera/diffida della società non ha alcun valore ai fini del presente ricorso non essendo stata portata a conoscenza del ricorrente ai fini di poter instaurare un contraddittorio e di poter approntare una idonea difesa, pertanto a da accogliere la richiesta del Sig. Tusi in base al contratto stipulato in data 14 settembre 2010 e depositato presso il Comitato Regionale Abruzzo il 15 ottobre 2010 the prevedeva il premio tesseramento di 5.000,00 euro, di seguito a quello stipulato, sempre in data 14 settembre 2010 e depositato il 18 settembre 2010 che non prevedeva alcun onere economico, con l'impegno di depositare una nuova pattuizione onerosa nel caso di mutamento della situazione tra le parti stipulanti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. SILVI di corrispondere all'allenatore TUSI OSCARE la somma di € 5.000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre ad € 43,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 5.043,00. Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera saranno dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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