F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota n. 5535/457 pf11- 12/SP/blp del 20.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota n. 5535/457 pf11- 12/SP/blp del 20.2.2012). Con provvedimento del 21 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Maurizio Soloni, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Montichiari Spa e la Sig.ra Patrizia Bonomelli, amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Montichiari Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art.85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011, nonché per non aver documentato l’avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AC Montichiari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Nei termini consentiti dalle norme nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per i Signori Maurizio Soloni e Patrizia Bonomelli ciascuno nella sua qualità, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); b) per la Società AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo del comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti dalla normativa, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2011 la Società deferita non ha documentato l’avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché l’avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, così come prescritto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V). In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quella di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: al Sig. Maurizio Soloni e alla Sig.ra Patrizia Bonomelli, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) ciascuno; alla Società AC Montichiari Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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