F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (324) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CAPOZZOLI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società SS S. Antonio Abate), Societá SS S. ANTONIO ABATE • (nota n. 5071/556 pf11-12/AM/ma del 2.2.2012). (325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CAPOZZOLI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società SS S. Antonio Abate), Societá SS S. ANTONIO ABATE • (nota n. 5060/555 pf11-12/AM/ma del 2.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069 del 08 Marzo 2012 (324) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CAPOZZOLI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società SS S. Antonio Abate), Societá SS S. ANTONIO ABATE • (nota n. 5071/556 pf11-12/AM/ma del 2.2.2012). (325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CAPOZZOLI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società SS S. Antonio Abate), Societá SS S. ANTONIO ABATE • (nota n. 5060/555 pf11-12/AM/ma del 2.2.2012). La Procura federale della F.I.G.C., con lettere n. 5060/555 e n. 5071/556 in data 2 febbraio 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società sportiva Sant'Antonio Abate, Signor Giampiero Capozzoli, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere n. 99/01 e n. 113/01 emesse nella seduta del 25 giugno 2011 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del contenzioso fra la predetta Società e due propri allenatori, Antonio Rogazzo e Mario Di Nola. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente, la Procura ha deferito anche la Società sportiva Sant'Antonio Abate. In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva; nulla osta da parte della Procura federale. Nel merito, i due allenatori avevano presentato ricorso a detto Collegio Arbitrale, chiedendo: - il Rogazzo, il pagamento delle rate inerenti le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011, come da contratto depositato il 28 agosto 2010, per un importo di euro 3.750, oltre gli interessi di mora maturati e le spese legali; - il Di Nola, il pagamento del premio di tesseramento, concordato con scrittura privata del 18 agosto 2009 per un ammontare di euro 7.500. In entrambi i giudizi, la Società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto i ricorsi e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate, nei confronti del Rogazzo, per un importo di euro 3.787,50 comprensivo degli interessi maturati, e del saldo di quanto dovuto al Di Nola pari ad euro 7.500 oltre alla maggiorazione dovuta agli interessi maturati. Le delibere, inappellabili ed immediatamente esecutive nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, collegato all'art. 8, comma 15, del CGS, risultano formalmente notificate. La Società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico. Tra l'altro, l'inadempimento è da ascrivere al Signor Giampiero Capozzoli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione Organica, nonché alla Società sportiva Sant'Antonio Abate a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS. Il giorno 2 marzo 2012, la Società sportiva Sant'Antonio Abate ha inviato a questa Commissione, e per conoscenza alla Procura federale, due memorie difensive di analogo contenuto e motivazione, una per allenatore, sostenendo che l'impossibilità di soddisfare al momento quanto deliberato dal Collegio Arbitrale era dipesa sia dalle difficoltà economiche a seguito delle vicende della Società, retrocessa al Campionato regionale di Eccellenza, successivamente ripescata ed ammessa al Campionato nazionale Dilettantiserie D-, sia alla ricomposizione dell'Organico tecnico, che aveva comportato una ulteriore crisi economica-societaria con le dimissioni del Presidente in carica. La memoria si conclude con la richiesta della sanzione disciplinare “ nella misura del minimo prevista dalle norme di riferimento in vigore”. Altra memoria difensiva, datata 2 marzo 2012, è stata inviata da Giampiero Capozzoli, Presidente della Società all'epoca della vertenza in esame, con la quale, nel ribadire i momenti di difficoltà economica della Società a base del mancato rispetto degli impegni presi, chiede la sanzione in misura ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 23 del CGS. Nel corso dell'udienza dell'8 marzo 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) per Giampiero Capozzoli e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per le parti deferite nessuno è comparso. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta, rispettivamente in relazione all'art. 8 comma 10 e art. 8 comma 9 del CGS. Tra l'altro, le linee difensive della Società e del Capozzoli, basate sulle difficoltà economiche e sulla crisi Organico-tecnica del momento, non risultano esimenti rispetto alle proprie responsabilità, in quanto prevedibili e fronteggiabili con una più oculata gestione finanziaria e con una più accorta cura dei rapporti con il proprio staff tecnico. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, trattandosi di due diversi inadempimenti riuniti per connessione soggettiva. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: • per Giampiero Capozzoli all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società: l'inibizione di anni 1 (uno). • per la Società sportiva Sant'Antonio Abate: la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
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