COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00, gara Carrao – Petronà del 4.12.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00, gara Carrao – Petronà del 4.12.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che l'arbitro della gara: - ha identificato i tifosi della società ospitata, U.S. Petronà, quali responsabili dell’ esplosione di fuochi d'artificio all’esterno del recinto di gioco, seppure “alle spalle del portiere” in occasione di un goal della stessa squadra; - ha dichiarato che gli stessi sono esplosi in aria; - che non sono state lanciate bombe carta o petardi all'interno del recinto di gioco; - di avere accertato che non vi erano segni di bruciatura o residui di materiale esplosivo nei pressi del portiere della società Carrao; - che il calciatore non presentava segni evidenti di lesioni; - che, nonostante sua espressa richiesta, non gli è stato presentato alcun referto medico; rilevato che, conseguentemente, non si evince alcun nesso causale tra il lancio di fuochi d'artificio e il malore accusato dal calciatore; considerato che la certificazione medica depositata non attesta esaurientemente che le condizioni dell’atleta fossero tali da impedirgli la prosecuzione della gara e tali da richiederne l’immediato ricovero in ospedale, con conseguente menomazione al potenziale atletico della squadra; che, pertanto, i fatti ascritti alla Società Petronà vanno diversamente valutati e che appare conforme a giustizia annullare la sanzione della perdita dei tre punti in classifica, conquistati al termine della gara; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, annulla la delibera impugnata relativamente alla penalizzazione dei TRE punti in classifica; conferma il risultato conseguito sul campo (CARRAO — PETRONÀ :1 - 2); conferma la sanzione dell’ammenda di €60,00; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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