COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 08.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 26/ 2/2012 BELLINZAGO CALCIO – VIRTUS VILLADOSSOLA
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 08.03.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 26/ 2/2012 BELLINZAGO CALCIO - VIRTUS VILLADOSSOLA
La società ASD BELLINZAGO con raccomandata spedita il 29/02/2012 ha proposto rituale reclamo avverso la
regolarità della gara in epigrafe adducendo che la controparte ASD VILLADOSSOLA ha fatto partecipare alla
stessa il giocatore SOTTINI IVAN (16/04/1969) che non aveva titolo in quanto nel corso della attuale stagione
ha svolto attività di allenatore della squadra Juniores della società DOMODOSSOLA presso la quale è stato
altresì tesserato come giocatore.
A conferma di quanto asserito la società BELLINZAGO allega due distinte relative a gare della formazione
Juniores della società DOMODOSSOLA (15/10/2011 e 12/11/2011) nelle quali il SOTTINI figura inserito quale
allenatore.
La reclamante chiede pertanto che nei confronti della società VIRTUS VILLADOSSOLA venga inflitta la
punizione sportiva prevista dall'art.17 comma 5 del C.G.S..
A seguito degli accertamenti eseguiti da questo G.S. presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale il
SOTTINI IVAN, nella presente stagione sportiva, risulta tesserato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE come
giocatore prima per la società DOMODOSSOLA e successivamente a decorrere dal 2/12/2011 per la società
VIRTUS VILLADOSSOLA presso la quale ha ottenuto il trasferimento. Nè figura che abbia sottoscritto alcun
tesseramento come tecnico, pur godendo della qualifica di allenatore di base, per una qualche società.
Anche dal controllo dell'organigramma dirigenziale della società DOMODOSSOLA il suddetto SOTTINI non
appare presente con una qualifica tecnica o dirigenziale.
A tutte queste considerazioni fa altresì appello la Società VIRTUS VILLADOSSOLA nelle proprie
controdeduzioni specificando di aver tesserato il giocatore solo dopo aver accertato che non era tesserato per
la precedente società come tecnico ed aver avuto dalla stessa, nella persona del proprio presidente, ampie
assicurazioni in proposito. Anche gli accertamenti presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. ottenevano risultati
negativi.
Dall'esame dell'intera vicenda questo Giudice Sportivo non ravvisa responsabilità specifiche a carico della
società VIRTUS VILLADOSSOLA che anzi, prima di effettuare il tesseramento del calciatore, ha espletato tutti
i possibili accertamenti a sua disposizione.
A parere di questo Giudice Sportivo le due distinte allegate al reclamo dalla società BELLINZAGO (relative a
gare antecedenti al trasferimento del calciatore alla società VIRTUS VILLADOSSOLA) attestano un indebito
inserimento nelle stesse del SOTTINI non avendo egli, nella società DOMODOSSOLA, veste tecnica o
dirigenziale come dimostrato dall'organigramma societario.
Dalla documentazione in atti si evidenzia da parte del SOTTINI un comportamento teso ad eludere la
normativa vigente evitando di tesserarsi come allenatore al fine di continuare a svolgere l'attività di calciatore.
Per questi motivi si ritiene quindi opportuno attivare la Procura Federale per l'accertamento di eventuali
violazioni al regolamento del Settore Tecnico e all'art.1 comma 1 del C.G.S. da parte sia del SOTTINI che della
società DOMODOSSOLA.
Atteso quanto in premessa SI DELIBERA:
- di respingere il reclamo proposto dalla società BELLINZAGO mandando ad omologare la gara con il risultato
conseguito in campo cioè
BELLINZAGO - VIRTUS VILLADOSSOLA 1-3
- di porre a carico della società BELLINZAGO la tassa reclamo che non risulta versata
- di rimettere gli atti alla segreteria del Comitato Regionale per la trasmissione degli stessi alla Procura
Federale per quanto di competenza.
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº47 del 01/03/2012.