F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 13 Marzo 2012 (317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO PROIETTI (componente della Commissione Agenti di calciatori, Agente di calciatori e Arbitro di parte dell’Associazione Italiana Procuratori Calcio presso la Camera Arbitrale costituita in seno alla FIGC) • (nota n. 4894/1426 pf10-11/GT/SP/dl del 27.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 13 Marzo 2012 (317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO PROIETTI (componente della Commissione Agenti di calciatori, Agente di calciatori e Arbitro di parte dell’Associazione Italiana Procuratori Calcio presso la Camera Arbitrale costituita in seno alla FIGC) • (nota n. 4894/1426 pf10-11/GT/SP/dl del 27.1.2012). Con provvedimento del 27.1.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione l’Avv. Enzo Proietti per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 34, comma 8, CGS, ed all’art. 11, comma 1, lettera a), Regolamento Agenti di Calciatori. In relazione all’art. 34, comma 8, CGS per avere svolto in molteplici occasioni, benché componente della Commissione Agenti Calciatori ed Agente di Calciatori, accreditato alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, attività defensionale nell’interesse dell’Ascoli Calcio 1898 Spa innanzi alle Commissioni disciplinari della FIGC e, pertanto, in posizione di potenziale conflitto d’interessi. In relazione all’art. 11, comma 1, lett. a) del Regolamento Agenti di Calciatori perché, benché contemporaneamente iscritto nel Registro degli Agenti di Calciatori e nell’elenco degli Arbitri di parte dell’Associazione Italiana Procuratori Calcio, come certificato dalla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori Calcio, ricopriva un incarico rilevante per l’Ordinamento sportivo in qualità di difensore di una Società di calcio affiliata alla FIGC. Con memoria difensiva tempestivamente pervenuta, il deferito, ammessa l’attività di difensore dell’Ascoli Calcio 1989 Spa, ha preliminarmente eccepito la improcedibilità dell’azione promossa dalla Procura federale, in quanto diretta nei confronti di un libero professionista regolarmente iscritto ad un albo professionale estraneo alla federazione. Nel merito, ha contestato l’esistenza di qualsivoglia potenziale conflitto di interessi e la incompatibilità tra le attività di Avvocato, di Agente di Calciatori, di componente della relativa Commissione (in quanto, a suo dire, organismo con funzioni essenzialmente amministrative) e di Arbitro di parte dell’Associazione Italiana Procuratori, incarico, quest’ultimo, oramai in via di estinzione per l’intervenuta modifica del Regolamento Agenti. Contestata, infine, la qualifica di Dirigente federale, nella denegata ipotesi di riconoscimento della stessa, ha chiesto dichiararsi dovuti dalla Federazione gli emolumenti sino ad oggi maturati in tale ruolo. All’odierna riunione il rappresentante della Procura ha chiesto affermarsi la responsabilità del deferito e l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 13 (tredici) quale componente della Commissione Agenti e della sospensione di mesi 13 (tredici) della Licenza Agenti. Il deferito, comparso personalmente, si è riportato alla memoria difensiva in atti ed ha concluso per il proprio proscioglimento. Il deferimento è fondato. L’Avv. Enzo Proietti risulta essere stato attinto dal presente procedimento quale Componente della Commissione Agenti istituita presso la FIGC, nonché quale Arbitro di parte accreditato presso la Camera Arbitrale e quale Agente di Calciatori iscritto nel relativo Registro; in tali vesti, non già in quella di avvocato, gli è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1, comma 1, CGS cui anche gli Agenti sono tenuti ad attenersi per espressa previsione regolamentare (art. 6, comma 3). Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dalla Procura è emerso che il deferito, già iscritto nell’Albo degli Agenti dal 2002, nel 2007 transitato nell’istituito Registro degli Agenti di Calciatori, è componente dal 1997 della relativa Commissione, incarico confermatogli con provvedimento del 24.4.2008 (C.U. n. 90/A). E’ inoltre inserito, l’incolpato, nell’elenco degli avvocati per la nomina di Arbitro di parte per l’Associazione Italiana Procuratori Calcio. A tale proposito, a nulla rileva, ai fini del presente procedimento, che l’art. 30 del modificato Regolamento Agenti, con l’esaurimento delle domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agenti stipulati sino al 31 gennaio 2007, abbia previsto la cessazione delle funzioni della Camera Arbitrale istituita presso la FIGC. Tale funzione, invero, dall’incolpato ricoperta in 29 arbitrati a far tempo dalla stagione sportiva 2004/2005, risulta svolta anche nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012, vale a dire in concomitanza con l’attività defensionale svolta in favore dell’Ascoli Calcio 1898 Spa davanti alle Commissioni disciplinari federali nell’ambito di diversi procedimenti promossi su istanza della Procura federale (nn. 359 – 445 e 1013/PF 10/11). Un tesserato risulta finanche essere stato attinto da procedimento disciplinare (v. procedimento n. 390 PF 10/11) per mancato pagamento delle competenze dovute al deferito per le funzioni svolte nell’ambito di un procedimento arbitrale. L’attività defensionale risulta essere stata svolta anche nella vigenza di iscrizione nel Registro Agenti. E’ ben vero che come Agente risultano essergli stati conferiti solo due mandati, rispettivamente scaduti il 25.5.2005 ed il 9.9.2010, ma quello che rileva è la iscrizione nel Registro Agenti e la legittimazione all’esercizio della relativa attività. Le anzidette circostanze, come detto, risultano tutte documentalmente provate dalla produzione versata in atti dalla Procura federale. L’art. 34, comma 8, CGS inibisce ai “soggetti che ricoprono cariche o incarichi federali” di assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva. L’inibizione, dunque, non riguarda esclusivamente i Dirigenti federali, così come definiti dall’art.10, comma 1 delle NOIF, bensì qualunque soggetto che ricopra “cariche o incarichi federali”. Ebbene, la Commissione Agenti, risulta istituita presso la FIGC (art. 2 del Regolamento Agenti). I suoi Presidente e Vice Presidente sono nominati dal Presidente federale, al pari degli altri componenti, per quanto, questi ultimi, su designazione delle Leghe e delle associazioni di categoria (Calciatori ed Agenti). Di nomina federale è anche il suo Segretario. Il Regolamento stesso, a sua volta, è entrato in vigore dopo l’approvazione del competente organo della FIFA, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale della FIGC e contiene la delega al Presidente Federale per apportarvi le eventuali modifiche all’uopo richieste dalla FIFA (art. 30, I e II comma). Consegue, da tanto, la natura federale della carica ricoperta dall’incolpato quale componente della Commissione Agenti. La circostanza rende priva di pregio la tesi difensiva della natura prevalentemente amministrativa assunta dalla Commissione Agenti a seguito delle modifiche intervenute con il 2007, con l’attribuzione al TNAS delle controversie tra gli iscritti, non potendosi non evidenziare che, tra l’altro, ai sensi dell’art. 29, comma 6 del Regolamento la Commissione “delibera la sospensione della Licenza”, oltre che a richiesta dell’interessato, anche “quando accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 6 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista dall’art. 11 per l’esercizio dell’attività di Agente”. Assume rilievo, altresì, che l’attività defensionale sia stata svolta anche in concomitanza con la iscrizione nel Registro Agenti, il cui Regolamento vieta agli iscritti “qualsiasi attività che comporti un conflitto d’interessi, anche potenziale” (art. 20, comma 9), evidenti essendo e la ratio del divieto e il potenziale conflitto cui si riferisce la norma, attesa la naturale contrapposizione degli interessi di cui sono rispettivamente portatori gli agenti in rappresentanza dei loro assistiti e le Società di calcio. L’avere svolto attività defensionale in favore di una Società di calcio in concomitanza con la carica di componente della suddetta Commissione e con quella di Arbitro accreditato presso la Camera Arbitrale, peraltro nella vigenza della iscrizione nel Registro degli Agenti, in definitiva, integra violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione al successivo art. 34, comma 8, ascrivibile all’incolpato nella triplice veste di componente della Commissione Agenti, di Agente iscritto nel relativo Registro e di Arbitro di parte accreditato presso la seppure cessata Camera Arbitrale costituita presso la FIGC. Si contesta, poi, all’Avv. Enzo Proietti, l’avere ricoperto un incarico rilevante per l’Ordinamento sportivo, quale difensore di una Società di calcio, in violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) del Regolamento Agenti, che inibisce, in questi casi, l’esercizio dell’attività di Agente. La difesa di una parte, nella specie una Società di calcio, innanzi agli Organi della giustizia sportiva assume sicuramente rilevo per l’Ordinamento sportivo. Con il conferimento dell’incarico di assistenza consentito dall’art. 34, comma 7 del CGS, invero, si attribuisce al delegato il potere di contraddire, interloquire e formulare richieste il cui accoglimento rileva, oltre che ai fini propri del richiedente, anche di quelli perseguiti dalla stessa Procura federale, con conseguente trasposizione nei provvedimenti che definiscono i procedimenti cui si riferiscono. Trattasi, in definitiva, di attività rilevante per l’Ordinamento sportivo, attesa la idoneità degli adottandi provvedimenti di incidere nei rapporti di carattere tecnico, disciplinare ed economico che riguardano i soggetti indicati dagli artt. 1, comma 1 e 30, comma 1 dello Statuto, tenuti alla loro osservanza ai sensi del comma 2, art. 30 citato. Sanzioni congrue, visto anche l’art. 26, comma 1, lett. c) del Regolamento Agenti, sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge all’Avv. Enzo Proietti le sanzioni della inibizione di mesi 9 (nove) quale componente della Commissione Agenti e della sospensione di mesi 9 (nove) della Licenza di Agente.
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