F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 13 Marzo 2012 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE TAMBONE (già Direttore sportivo e all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 4910/205 pf11-12/AM/ma del 30.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 13 Marzo 2012 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE TAMBONE (già Direttore sportivo e all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 4910/205 pf11-12/AM/ma del 30.1.2012). Il deferimento Con provvedimento del 30.1.2012, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale, il Dottor Giuseppe Tambone, già Direttore Sportivo ed all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver chiesto nella sua qualità di Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl somme di denaro non dovute per il calciatore Travaglini Christian in violazione degli artt. 20 e 24 del Regolamento S.G.S. e degli artt. 44, 45 e 46 delle NOIF; di conseguenza la Procura federale deferiva per i fatti ascrivibili al suddetto dirigente la Società Giulianova Calcio Srl, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS. Entrambi i deferiti depositavano delle memorie difensive nei termini previsti, mediante le quali contestavano l’imputazione degli addebiti loro mossi nel deferimento. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Dottor Giuseppe Tambone l’inibizione per anni 1 (uno); e nei confronti della Società Giulianova Calcio Srl l’ammenda per € 500,00 (€ cinquecento/00). Sono comparsi i deferiti i quali per mezzo dei propri difensori hanno insistito per il loro proscioglimento da ogni addebito. I motivi della decisione La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, le memorie difensive, e quanto dedotto dalle parti nel corso del dibattimento, rileva quanto segue: Il Dottor Giuseppe Tambone, all’epoca dei fatti contestati nel deferimento, era il Direttore generale della Società Giulianova Calcio Srl. Il deferito aveva richiesto al padre del calciatore Christian Travaglini la somma di € 2.700,00, in data 13 Agosto 2010, con la giustificazione di dover pagare l’iscrizione e le rate mensili al Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” per il calciatore Christian Travaglini. Il pagamento al Convitto Nazionale non veniva eseguito dal Dottor Tambone, contrariamente a quanto riferito al padre del suddetto giocatore. Solo in un secondo momento il Dottor Tambone provvedeva a pagare il Convitto Nazionale, e soltanto dopo esplicita richiesta di chiarimenti dal padre del calciatore. Il Signor Travaglini era stato infatti contattato dal Convitto, a causa del mancato pagamento delle rette dovute dal Signor Christian Travaglini. E’ stata inoltre accertata, secondo quanto riferito alla Procura federale dal Signor Nicola Travaglini, la circostanza che il deferito abbia consegnato al calciatore Christian Travaglini una busta contente la ricevuta di € 3.300,00 datata 30.12.2010, dattiloscritta su carta intestata della Società Giulianova Calcio e relativa sempre a presunte spese ed oneri di immatricolazione, tesseramento, nonché a oneri assicurativi della FIGC (si veda quanto dichiarato dal Travaglini nella audizione del 9 gennaio in merito ai chiarimenti da lui telefonicamente richiesti al Tambone e alla risposta fornita da quest’ultimo). In relazione al Presidente della Società Giulianova Calcio, Signor Dario D’Agostino, dalla ricostruzione delle circostanze, questi risulterebbe essere completamente all’oscuro dei fatti sopra detti, e ciò è facilmente desumibile dal comportamento da questi tenuto in epoca successiva al 14 marzo 2011, quando veniva messo al corrente dal Signor Nicola Travaglini dell’intera vicenda. Non risulta pertanto verosimile la versione dei fatti fornita del Dottor Giuseppe Tambone, la quale contrasta con quanto riferito alla Procura federale in sede di audizione, sia dai Signori Nicola e Christian Travaglini, che dal Signor Dario D’Agostino. Per tali motivi, risulta evidente il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Dottor Giuseppe Tambone, che ha agito anche nella qualità di Direttore Generale del Giulianova Calcio. Il Dottor Giuseppe Tambone risulta pertanto responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere volontariamente e consapevolmente il comportamento antiregolamentare sopra esposto, chiedendo anche nella sua qualità di Direttore Generale della Società Giulianova Calcio Srl, somme di denaro non dovute per il calciatore Travaglini Christian in violazione degli articoli 20 e 24 del Regolamento SGS e degli articoli 44, 45 e 46 delle NOIF. Quanto alla posizione del Giulianova Calcio, si rileva che sebbene il Presidente Dario D’Agostino non fosse a conoscenza dell’illecito comportamento posto in essere dal dirigente del Giulianova Calcio, quest’ultima Società risponde comunque dell’operato del proprio dirigente, in virtù dell’istituto della responsabilità oggettiva, e di conseguenza mediante l’applicazione dell’art. 4, comma 2 del CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura federale, infligge al Dottor Giuseppe Tambone la sanzione dell’inibizione per mesi 8 (otto), ed alla Società Giulianova Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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