F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NUNZIO GOBBEO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Renato Curi Angolana Srl), SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Renato Curi Angolana Srl), MARCO FIDELI (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società ASD Sulmona Calcio 1921), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota n. 5179/604 pf10-11/AM/ma dell’8.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012
(331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NUNZIO GOBBEO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Renato Curi Angolana Srl), SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Renato Curi Angolana Srl), MARCO FIDELI (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società ASD Sulmona Calcio 1921), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota n. 5179/604 pf10-11/AM/ma dell’8.2.2012).
la Commissione disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria difensiva trasmessa dal calciatore Sig. Marco Fideli, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e l’applicazione al Sig. Gobbeo Nunzio della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Spinelli Sergio quella di mesi 6 (sei) di inibizione, al calciatore Sig. Fideli Marco quella di 2 (due) giornate di squalifica ed alla SSD Renato Curi Angolana Srl quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), mentre il difensore dei Sig.ri Gobbeo e Spinelli e del sodalizio ha invocato il proscioglimento dei suoi assistiti; osserva quanto segue. Il procedimento scaturisce da un esposto presentato dal Sig. Fideli con il quale egli si è lamentato del comportamento tenuto dai dirigenti del sodalizio a seguito di un grave incidente di gioco subito dal calciatore nel corso dell’incontro amichevole Renato Curi Angolana-San Nicolò disputatosi il 7 ottobre 2010. Quanto accaduto dopo l’infortunio non rileva ai fini del decidere non formando oggetto del deferimento, che invece attiene alla partecipazione del Fideli all’incontro in questione benché non fosse tesserato per la Società deferita ed inoltre risultasse privo di copertura assicurativa. Tale partecipazione è stata sicuramente permessa, anzi addirittura sollecitata, dal Sig. Gobbeo, vice Presidente del sodalizio, che ha aderito alla richiesta del nuovo allenatore della squadra di provare il calciatore per eventualmente inserirlo nella rosa, ma anche dal Sig. Spinelli, dirigente della Società, che molto si è speso, a suo stesso dire, affinchè il Sig. Fideli sottoscrivesse la dichiarazione di esonero di responsabilità. Lo stesso Spinelli in sede di audizione innanzi al rappresentante della Procura Federale ha anche sostenuto di aver riferito che il calciatore aveva provveduto a firmare il documento sottopostogli, così di fatto asserendo che nulla ostava al suo utilizzo. Sulla base di quanto dichiarato dai deferiti in sede di audizione, il fatto in questione può ritenersi compiutamente provato nella sua materialità: il calciatore ha disputato l’incontro, ed a nulla rileva se lo stesso avesse o meno natura ufficiale, poiché in ogni caso anche la partecipazione ad una partita inserita in un allenamento può aver luogo soltanto se si è in presenza di copertura assicurativa sugli infortuni, copertura resa obbligatoria dall’art. 45 delle NOIF. A riguardo nulla prova la produzione documentale del difensore ed anzi la stessa lascia presumere l’esatto contrario. La denuncia di sinistro infatti nel suo oggetto fa riferimento ad una polizza di responsabilità civile e non contro gli infortuni, polizza che pertanto non copre i sinistri come quello in oggetto, dovuti ad incidenti di gioco patiti dai calciatori partecipanti agli allenamenti. Non vi peraltro alcuna dimostrazione dell’esito di tale denuncia di sinistro, anzi la prodotta quietanza liberatoria, attestante che il risarcimento dei danni è stato effettuato direttamente dalla Società, lascia desumere che nel caso in specie la polizza contratta dalla Renato Curi non abbia operato per assenza di copertura infortuni. Per quanto attiene la posizione del calciatore a nulla rileva la presunta buona fede da lui invocata perché la partecipazione ad una gara, seppur amichevole e non ufficiale, può avvenire solo in costanza di copertura assicurativa, come stabilito dalle vigenti norme federali, di cui non è lecito invocare la mancata conoscenza a fini scriminanti. I due dirigenti della Società hanno permesso tale partecipazione pur sapendo che non esisteva copertura assicurativa e così rispettivamente operando, ben può affermarsi che i tre incolpati hanno palesemente violato le norme indicate nel deferimento, ed a nulla vale la circostanza dell’avvenuta sottoscrizione del modulo di discarico di responsabilità da parte del calciatore. Essi sono quindi incorsi nelle violazioni disciplinari loro contestate e conseguentemente sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo, ivi compreso il calciatore, anche se all’epoca dell’accaduto non lo era, mentre oggi è tornato ad esserlo. Del pari deve dichiararsi la responsabilità oggettiva del sodalizio in relazione all’illecito disciplinare commesso dai suoi tesserati. P.Q.M.
Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Gobbeo Nunzio la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, al Sig. Spinelli Sergio quella di mesi 3 (tre) di inibizione, al calciatore Sig. Fideli Marco quella di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali ed alla SSD Renato Curi Angolana Srl quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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