F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 15 Marzo 2012 (353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 5389/796 pf10-11/AM/ma del 16.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 15 Marzo 2012 (353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 5389/796 pf10-11/AM/ma del 16.2.2012). Il deferimento Con provvedimento del 16 febbraio 2012, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione disciplinare: - Il Signor Massimo Pattoni; - la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Per rispondere: il Signor Massimo Pattoni: della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS per aver, in qualità di Presidente della Aurora Pro Patria 1919, all’epoca dei fatti, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, come integrati anche da regole di buon senso, di opportunità economica e di sana amministrazione patrimoniale, risolto il rapporto contrattuale con il calciatore Francesco Ripa, in forza alla Aurora Pro Patria nella stagione sportiva 2011/2011 rendendo possibile nel corso della “finestra” di mercato invernale, il passaggio del suddetto calciatore alla Nocerina a costo zero cagionando così una grave perdita patrimoniale in ragione della mancata “monetizzazione” del cartellino dell’anzidetto calciatore; la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl: della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Anteriormente all’apertura del dibattimento, la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. in proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite i proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per Massimo Pattoni. Il dibattimento Alla riunione del 15 marzo 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura federale. Il rappresentante della Procura, ritenendo fondate le contestazioni, ha concluso per l’affermazione della responsabilità del Presidente pro tempore dell’Aurora Pro Patria 1919 Srl, chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione del Signor Pattoni per anni 2 (due). I motivi della decisione Le contestazioni mosse al presidente dell’Aurora Pro Patria 1919 non possono configurare un illecito disciplinare meritevole di sanzione. La formula aperta sottesa all’art. 1, comma 1 del CGS secondo cui “le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’Ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” non può rappresentare una disposizione in grado di consentire un sindacato su qualsiasi condotta economicamente pregiudizievole. Appare inoltre non provato che la condotta contestata al Presidente pro tempore dell’Aurora Pro Patria 1919, possa aver determinato un depauperamento patrimoniale del sodalizio bustocco, considerando il gravissimo deficit economico in cui versava la Società nel corso della stagione 2010/2011. Il calciatore Ripa, aveva peraltro già promosso la messa in mora della Società talché, a distanza di qualche settimana, il medesimo avrebbe comunque ottenuto lo svincolo d’autorità. Attesa l’onerosità del contratto vigente tra l’Aurora Pro Patria 1919 ed il calciatore Ripa (€ 270.000,00 annui di ingaggio), la risoluzione del rapporto ha comunque giovato alla Società bustocca sollevandola dall’obbligo di versare le rate stipendiali residue. Non risultando agli atti alcun ulteriore elemento probatorio idoneo a sostenere l’illiceità della condotta del Presidente pro tempore della Società deve escludersi l’esistenza di un qualsiasi illecito disciplinare rispetto a negoziazioni dei calciatori, seppur deteriori per il patrimonio societario. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società l’Aurora Pro Patria 1919 Srl. Proscioglie il Signor Pattoni dall’imputazione ascrittagli.
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