COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 4/ 3/2012 UGC CURSI MELPI CASTR. – SPORTINSIEME
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 4/ 3/2012 UGC CURSI MELPI CASTR. - SPORTINSIEME
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali rilevato
-che con reclamo ritualmente preannunciato la soc. UGC CURSI MELPI CASTR. chiedeva la vittoria della
gara ai sensi dell'art. 17 CGS assumendo che, nella gara disputatasi in data 04/03/2012, la squadra
avversaria SPORTINSIEME avrebbe contravvenuto alla normativa federale schierando in campo solamente
due juniores (nati dal 1991 in poi);
-che da una verifica effettuata è emerso che il calciatore BIANCO MATTEO (20/08/1993) veniva schierato
dalla SPORTINSIEME nella distinta di gara con il numero 11 e con data di nascita errata, ossia 20/08/1983;
-che la soc. SPORTINSIEME, avendo schierato unitamente al ridetto calciatore anche il calciatore numero 1
GRECO RICCARDO (01/11/1995) e numero 3 SAMBATI ANDREA (28/12/1991), ha in realtà osservato la
normativa federale, tutto ciò rilevato
DELIBERA
1 di rigettare il reclamo presentato dalla soc. UGC CURSI MELPI CASTR.;
2 di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-2;
3 di non addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa;
4 di comminare alla SPORTINSIEME l'ammenda di euro 100,00 per errata compilazione della distinta di gara.