COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare POL. LANTERI SS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°33 del 16.02.2012. Gara Lanteri SS / Sprint Ittiri del 12.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15 Marzo 2102
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. LANTERI SS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°33 del 16.02.2012.
Gara Lanteri SS / Sprint Ittiri del 12.02.2012.
La Società Lanteri Sassari ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara in epigrafe, ha inflitto al giocatore Merella Marco la squalifica per cinque gare.
La Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il medesimo risulta proposto in data 25 febbraio 2012 e, quindi, oltre i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale – avvenuta in data 16 febbraio 2012. in cui è stata riportata la decisione del Giudice Sportivo impugnata.
Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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