COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. CITTA’ DI ITTIRI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 1° marzo 2012. Gara Fertilia / Città Di Ittiri del 26.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15 Marzo 2102
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S.D. CITTA’ DI ITTIRI (Campionato Giovanissimi Regionali)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 1° marzo 2012.
Gara Fertilia / Città Di Ittiri del 26.02.2012.
La Società Città di Ittiri ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 26.04.2012 inflitta all’allenatore Biddau Gavino Luigi. Questi, allontanato dall’arbitro per essere entrato sul terreno di gioco, ed averne contestato l’operato, prima di lasciare il campo proferiva all’indirizzo del direttore di gara espressioni ingiuriose, che reiterava una volta posizionatosi sugli spalti.
Il Biddau entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale a fine gara e contestava animatamente l’arbitro, minacciandolo e ingiuriandolo. La sanzione ha tenuto conto del fatto che tale comportamento venne posto in essere nel corso di una gara di settore giovanile.
La reclamante, dopo avere censurato il comportamento del proprio tesserato, ha voluto ridimenzionare gli addebiti, ritenendoli frutto di uno stato d’animo esasperato dalla non corretta conduzione della gara da parte dell’arbitro, che aveva determinato la risentita reazione dei propri giocatori, a suo dire ingiustamente danneggiati da essa. Ha perciò concluso domandando una equa riduzione della sanzione.
La Commissione, esaminato il referto arbitrale, nel quale vengono dettagliatamente descritte le intemperanze dell’allenatore, le ingiurie e le minacce rivolte al direttore di gara, nelle diverse fasi, reiterate, sia dagli spalti che, a fine gara, all’interno dello spogliatoio, ritiene provati gli addebiti.
L’entità della squalifica, tenuto conto delle espressioni e della portata delle ingiurie e minacce, e della reiterazione appare adeguata alla gravità degli episodi ed al censurabile comportamento, tenuto conto soprattutto del contesto nel quale esso si è manifestato (campionato giovanissini regionali, nel quale la funzione educativa dell’allenatore dovrebbe assumere particolare valenza).
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e di confermare la sanzione adottata a carico del Biddau Gavino Luigi.
Dispone l’incameramento della tassa.
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