COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 128/A Appello dello ASD BELICE CALCIO (TP) avverso la squalifica fino al 28/01/2015 calciatore Incarnazione Leonardo inibizione fino al 28/04/2012 dirigente Vaiana Giuseppe inibizione fino al 28/03/2012 dirigente Di Chiara Salvatore Campionato 3° Cat. Gara Nuova Sportiva del Golfo – Belice Calcio del 28/01/2012 – C.U. n.37 del 02/02/2012 Delegazione Provinciale di Trapani .

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 128/A Appello dello ASD BELICE CALCIO (TP) avverso la squalifica fino al 28/01/2015 calciatore Incarnazione Leonardo inibizione fino al 28/04/2012 dirigente Vaiana Giuseppe inibizione fino al 28/03/2012 dirigente Di Chiara Salvatore Campionato 3° Cat. Gara Nuova Sportiva del Golfo – Belice Calcio del 28/01/2012 – C.U. n.37 del 02/02/2012 Delegazione Provinciale di Trapani . Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Belice Calcio, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega i fatti addebitati ai propri tesserati chiedendo, pertanto la revoca delle sanzioni loro rispettivamente inflitte, tesi questa ribadita in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Incarnazione Leonardo, al 27 del 2° t. a seguito di una decisone prima tecnica e poi disciplinare, nei confronti di un suo compagno di squadra colpiva il direttore di gara con un calcio alla coscia ed una volta notificatagli l’espulsione lo colpiva con uno schiaffo al volto causandogli forte dolore e nel contempo lo insultava. Sempre al 27 del 2° t. il sig. Di Chiara Salvatore entrava nel terreno di giuoco assumendo un contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dello stesso. Infine al termine della gara il sig. Vaiana Giuseppe, riconosciuto dal direttore di gara sia al termine della stessa che in sede di comparizione innanzi a questa Commissione, assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso, comportamento che reiterava non solo all’interno dello spogliatoio ma anche fuori dall’impianto sportivo nel momento in cui il direttore di gara stava salendo a bordo della propria autovettura. In relazione a quanto sopra, non possono trovare accoglimento le tesi difensive della reclamante in quanto smentite dalle risultanze ufficiali, mentre le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello Per l’effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di € 130,00, non versata.
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