COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.383 del 15.03.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 25/ 2/2012 POLISPORTIVA GIOIOSA – SANTANGIOLESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.383 del 15.03.2012
Delibere del Giudice Sportivo
gara del 25/ 2/2012 POLISPORTIVA GIOIOSA - SANTANGIOLESE
1-1; Reclamo Santangiolese.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Santangiolese
chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società
Polisportiva Gioiosa ipotizzando il mancato impiego, da parte di
quest'ultima, del calciatore "Giovane", nato dall'1/1/1993, prescritto
dalla vigente normativa; ciò a seguito di sostituzione, avvenuta
al 36' del 2° tempo, tra il calciatore n° 8 Dima Alexandro (1994)
ed il calciatore n° 14 Casella Alessandro (1992);
Con proprie controdeduzioni la Società Polisportiva Gioiosa
respinge l'assunto dalla reclamante e chiede che venga deliberata
l'omologazione della gara;
Esaminati gli atti ufficiali i quali come è noto godono di fede
privilegiata, dagli stessi si rileva che il calciatore n° 14 Casella
Alessandro aveva in effetti scambiato la propria maglia con il
calciatore n. 13 Spinella Mauro (1993) il quale, indossando in
un primo momento la maglia n. 14, aveva sostituito il Dima;
Al 42' del s.t., a seguito di segnalazione da parte dell'allenatore
della Società Santangiolese, l'arbitro effettuava un nuovo
riconoscimento dei calciatori n. 13 e n. 14 della Società
Polisportiva Gioiosa, facendo di conseguenza adeguare le
maglie degli stessi alla numerazione di cui alla distinta di gara;
L'arbitro poi dichiara che "nella concitazione dell'evento non ho
notato chi effettivamente è entrato in campo per continuare a
giocare", accorgendosi poi, al 48' del s.t., di una ulteriore
sostituzione del n. 11 della Società Polisportiva Gioiosa ancora con un
calciatore indossante la maglia n. 14, sostituzione permessa "erroneamente";
Tutto quanto sopra esposto non consente di accogliere la richiesta
formulata dalla reclamante in quanto è di tutta evidenza che a
sostituire il Dima è stato lo Spinella; d'altra parte, contrariamente
a quanto affermato dall'arbitro circa un suo presunto errore, visto
che lo Spinella ed il Casella si erano nel frattempo, su invito dello
stesso arbitro, a scambiarsi le maglie adeguandole alla numerazione
di cui alla distinta di gara, al 48' del s.t., l'ulteriore sostituzione
effettuata dalla Società Polisportiva Gioiosa non può che essere
avvenuta tra il calciatore n° 11 Buttò Emanuele (1991) ed il
calciatore n° 14 Casella Alessandro (1992);
Si osserva, per quanto sopra esposto e senza alcun dubbio, che la
Società Polisportiva Gioiosa ha ottemperato alla normativa,
relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione
all'età" previsti per le gare del campionato di Seconda Categoria
2011/2012, pubblicata sul C.U. n. 1 del 4/07/2011;
Pertanto;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Santangiolese,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di infliggere alla Società Polisportiva Gioiosa l'ammenda di Euro 100,00;
Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di
competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara.