COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 26/ 2/2012 RECOARO – TRANSVECTOR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 26/ 2/2012 RECOARO - TRANSVECTOR Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 54 del 26.02.2012; la soc. TRANSVECTOR ha ritualmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, deducendo la mancata disputa della stessa a causa dell'indisponibilità del terreno di gioco per ordinanza comunale, adducendo la precedente conoscenza dell'inutilizzabilità del campo da parte della soc. Recoaro. La soc. Recoaro ha fatto pervenire proprie controdeduzioni dichiarando che l'impraticabilità del terreno fosse dovuta ad ordinanza del Sindaco del Comune di Recoaro emessa solo in data 24.02.2012; dichiarava che già nei primi giorni di febbraio aveva chiesto alla soc. Transvector la disponibilità a disputare l'incontro in data diversa a causa della manifestazione in programma per il giorno 26; sottolinea inoltre che il campo di gioco è adibito ad elisoccorso tutto l'anno. La soc. Recoaro aveva quindi interpellato il comune limitrofo di Brogliano per la disponibilità dei loro impianti, con risposta negativa in quanto la richiesta era tardiva e non permetteva di rilasciare idonea autorizzazione. Si evince dal R.A. e dal Supplemento richiesto che la partita non aveva inizio in quanto l'Arbitro giunto all'impianto della soc. Recoaro non poteva accedervi per ordinanza del sindaco che vietava l'utilizzo del campo; effettuato l'appello e attesi i tempi regolamentari la situazione non cambiava, lasciava libere le squadre senza dare inizio alla partita. Visto l'art. 19 NOIF, il quale prevede che le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione; considerato che la società Recoaro era a conoscenza anche prima dell'ordinanza che il terreno dichiarato all'atto dell'affiliazione può essere utilizzato dal Comune come spazio adibito ad elisoccorso, come dalla stessa dichiarato; rilevato altresì che la stessa soc. Recoaro era a conoscenza della data della manifestazione fin dai primi giorni di febbraio, ma si è attivata solo nei due giorni precedenti alla gara per la ricerca di altro campo su cui poter disputare l'incontro, pur essendo a conoscenza della importanza della manifestazione e dell'eventuale utilizzo dell'impianto stesso; ritenuto pertanto che l'indisponibilità del terreno di gioco sia da addebitarsi alla società ospitante; il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Transvector; - per l'effetto sanzionare la soc. Recoaro con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato : RECOARO - TRANSVECTOR 0 - 3. Non si addebita la tassa reclamo.
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