COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. VIGONTINA CALCIO S.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatori Coppo Davide e Corato Nicola – Campionato Juniores Élite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. VIGONTINA CALCIO S.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatori Coppo Davide e Corato Nicola – Campionato Juniores Élite La Società Vigontina Calcio S.r.l. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 54 del 29/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Coppo Davide e Corato Nicola : “per linguaggio blasfemo ed offese all’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Vigontina Calcio S.r.l.; vista la documentazione in atti; sentito personalmente il legale rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore Coppo Davide; sentito altresì l’arbitro per le vie brevi il quale ha integralmente ribadito quanto riportato nel referto di gara; ritenuti congrui i provvedimenti disciplinari assunti nel giudizio di primo grado in relazione agli accadimenti dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vigontina Calcio S.r.l.; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coppo Davide; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Corato Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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